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Regolamento per la raccolta dei prestiti sociali

Regolamento per la raccolta di prestiti da soci approvato dall'assemblea dei Soci del 8 giugno 2006

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale ed alle norme vigenti: artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 601/73 (finanziamenti dei soci e condizioni di applicabilità delle agevolazioni), art. 11 del D. Lgs. n.385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del 3/3/94, Istruzioni della Banca d'Italia del 12/12/94.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

É, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi del sopra citato art. 11 del D. Lgs. n. 385/93 e relativi provvedimenti di attuazione.

Articolo 2

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare un apposito contratto, come indicato nel successivo art. 4.

La raccolta dei prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Articolo 3

I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare la somma prevista dall'art. 13 - comma 1 lettera a) - del D.P.R. n. 601/73 e dall'art. 10 della Legge n. 59/92. Questo limite è soggetto ad aggiornamento periodico [1]. Le somme, eventualmente eccedenti il suddetto limite, saranno considerate infruttifere e rimborsate ai soci.

Gli interessi corrisposti sulle somme depositate non possono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei Buoni Postali Fruttiferi, ai sensi dell'art. 13 – comma 1 lettera b) – del D.P.R. n. 601/73.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve superare il limite del triplo del patrimonio netto (Capitale Sociale, Riserve ed Utili destinati a Riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come stabilito dalla citata Delibera del C.I.C.R. del 3/3/94 e dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 12/12/94.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio netto qualora i prestiti siano garantiti, per almeno il 30%, da istituti di credito o compagnie assicurative oppure qualora la Cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali.

[1]

Nello specifico, attualmente (giugno 2006):

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005) Decreto interministeriale (Attività produttive e Economia) del 1° aprile 2005: vengono ufficialmente adeguati gli importi massimi delle somme che i soci persone fisiche possono prestare alle società cooperative:

Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione, da Euro 55.720,00 a Euro 60.063,00.

Articolo 4

Il contratto per conferimento di prestito sociale deve essere stipulato, in duplice copia, in forma scritta, a pena di nullità, anche sotto forma di scambio di lettera commerciale tra Cooperativa e socio, e sottoscritto dalle due parti.

Il socio deve approvare espressamente le clausole previste dal successivo art. 8 del Regolamento.

Al momento della stipula del contratto di prestito, al socio depositante sarà rilasciato una scheda nominativa di deposito, non trasferibile a terzi, che costituisce il suo libretto personale nominativo di prestito sociale. Tale scheda deve essere numerata e deve contenere l'indicazione dei dati personali del socio, il suo numero di iscrizione a Libro Soci, oltre che tutte le annotazioni delle operazioni effettuate. Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio depositante, copia del suddetto contratto e della scheda nominativa, debitamente aggiornata.

Articolo 5

Nessun deposito o ritiro può essere fatto senza la presentazione della copia della scheda in possesso del socio oppure di una richiesta scritta di rimborso, debitamente firmata dal socio depositante.

In particolare, al fine di evitare sanzioni, ai sensi dell'art. 96 della legge bancaria, la Cooperativa deve riportare sulle schede nominative le seguenti diciture:

  1. Cooperativa non iscritta all'albo delle aziende di credito;
  2. Il presente documento è nominativo e non trasferibile.

Articolo 6

La Cooperativa si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento copia della scheda in possesso del socio depositante, per eventuali verifiche contabili.

Articolo 7

In caso di smarrimento o distruzione della scheda nominativa, il socio depositante dovrà farne denuncia alla Cooperativa ed avrà diritto al rilascio di un duplicato.

In caso di morte del depositante, si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità.

Articolo 8

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio depositante.

I prestiti fruttiferi vengono remunerati al tasso di interesse stabilito, nel limite massimo, dal Consiglio di Amministrazione, di regola all'inizio di ogni anno.

Il tasso è da intendersi al lordo della ritenuta fiscale a titolo d'imposta (attualmente del 12,5%).

Gli interessi vengono calcolati, con riferimento all'anno civile (365 giorni), il 31 dicembre di ogni anno e accreditati, sulla scheda nominativa, in pari data, al netto della ritenuta fiscale.

L'accreditamento degli interessi sulla scheda in possesso del socio depositante verrà annotato in occasione della prima presentazione della scheda presso gli uffici della Cooperativa.

In caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno calcolati e accreditati alla data di chiusura dell'esercizio in corso.

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste dovranno essere comunicate presso l'ultimo domicilio reso noto dal socio, nonché mediante avviso esposto negli uffici della Cooperativa.

Le spese per le eventuali comunicazioni periodiche al socio saranno a carico della Cooperativa.

Articolo 9

I versamenti possono essere fatti in contanti o tramite versamento nel c/c bancario della Cooperativa, con valuta del giorno del versamento.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio in contanti o con assegno bancario. La valuta dei prelevamenti corrisponde con la data di pagamento.

Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata alcuna spesa al socio.

Articolo 10

Il socio depositante potrà chiedere la restituzione totale del prestito.

Il C.d.A. provvederà alla restituzione al massimo entro trenta giorni dal momento della richiesta di rimborso.

Articolo 11

Il C.d.A. risponde direttamente ai soci della gestione dei prestiti sociali e garantisce la massima riservatezza, nel rispetto della Legge n. 675/96, sulla riservatezza dei dati personali.

In particolare garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i diritti dell'interessato, previsti dall'art. 13 della suddetta legge.

Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa sociale Arti e Mestieri o.n.l.u.s., mentre il responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati è il Presidente pro-tempore della Cooperativa o suo delegato.

Articolo 12

Il C.d.A. può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a 50 euro, che non abbiano avuto movimentazione degli ultimi 24 mesi. Le relative somme, pur non maturando interessi, resteranno a disposizione del socio o dei suoi aventi causa.

Articolo 13

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito. E' invece regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative sociali di Trento; è disciplinata dai principi mutualistici ed osserva inderogabilmente le condizioni previste dall'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. del 14/12/1947, n. 1577 e successive rettifiche, modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

In caso di contestazioni fra socio e Cooperativa faranno fede le registrazioni esistenti presso il luogo in cui sono conservate le scritture contabili della Cooperativa, cioè la sede legale in Via Pedroni 6, a Rovereto (TN).

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3/3/1994 e nelle Istruzioni della Banca d'Italia del 12/12/1994.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 08/06/2006 ed entra in vigore in pari data.


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