Regolamento Soci Volontari
Regolamento dei Soci Volontari della Cooperativa Sociale Arti e Mestieri. Documento approvato il 14-12-2004 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.
Regolamento dei Soci Volontari della Cooperativa Arti e Mestieri
- Art. 1 - Ruolo dei volontariato
La Cooperativa Arti e Mestieri è interessata a sviluppare all'interno della propria realtà il volontariato, non come sostituzione di personale e quindi abbassamento di costi, ma come
- affiancamento nella attività alle persone in formazione e/o svantaggiate;
- stimolo a migliorare;
- controllo che la cooperativa persegua effettivamente gli scopi per cui è sorta.
- Art. 2 - Domanda di ammissione a socio volontario
Chi desidera essere ammesso a socio volontario della cooperativa deve prima prendere visione dello Statuto, del presente Regolamento e iniziare a conoscere la cooperativa e le sue attività. Dopo aver valutato il tipo di apporto che egli potrebbe dare, la persona deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione come indicato nello Statuto.
Per quanto riguarda i tempi, le modalità e il settore prevalente in cui intende operare il socio volontario sarà sufficiente o un breve scritto o un colloquio orale con il responsabile del settore.
Sarà compito del CdA sentire il responsabile di tale settore, per far sì che anche l'attività del nuovo socio si inserisca nei programmi di lavoro del settore stesso.
Il CdA comunicherà all'interessato lòùesito della delibera.
Il socio volontario è tenuto a comunicare ai responsabili della cooperativa ogni variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione.
- Art. 3 - Quota sociale
- L'iscrizione nell'apposito libro dei soci volontari avverrà dopo versamento della quota sociale pari a quella minima prevista dallo Statuto della Cooperativa da effettuarsi entro un mese dalla comunicazione della delibera del CdA. Tale quota potrà essere restituita all'atto delle dimissioni, su richiesta scritta del socio dimissionario e sulla base del bilancio nel corso del quale il rapporto si scioglie, salvo quanto previsto dello Statuto.
- Art. 4 - Chi è il socio volontario
- Il socio volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone le finalità, intende perseguire gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto.
- Art. 5 - Tipologia di soci volontari
Per chiarire meglio la posizione del socio volontario possiamo distinguere:
a)soci volontari amministratori che partecipano al Consiglio d'Amministrazione e contribuiscono con le loro competenze professionali al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario e sociale della Cooperativa;
b)soci volontari amministratori che svolgono la loro opera nella direzione e/o amministrazione della struttura organizzativa della cooperativa;
c)soci che svolgono un'attività lavorativa $-1òüpraticaòý allòùinterno dei settori operativi a sostegno dei soci svantaggiati.
- Art. 6 - Modalità di attuazione dell'attività
Ciascun socio volontario opera prevalentemente in un settore e con la sua attività concorre al suo buon funzionamento.
Per attuare ciò deve collaborare in modo attivo per realizzare, entro i limiti dei compiti assegnati, le finalità della cooperativa. Egli confermerà già dall'inizio al responsabile di settore i giorni e le ore della sua disponibilità salvo imprevisti.
Al socio volontario non si applicano le clausole dei contratti collettivi di lavoro, nè le norme di legge in materia dì lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione (v. art. 8). In altri termini, con lui non si instaura alcun rapporto di lavoro e manca, pertanto, il fatto della percezione di qualsiasi forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese nella cooperativa.
- Art. 7 - Rimborso spese
I Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e pertanto non hanno diritto ad alcuna retribuzione o corrispettivo per l'attività prestata sotto qualsiasi forma anche indiretta.
Ad essi è però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto di beni e servizi inerenti all'attività della cooperativa effettuate dal socio volontario per conto della cooperativa stessa, spese che non superino in entità la cifra stabilita annualmente dal Consiglio D'Amministrazione.
E' chiaro che i meccanismi dei rimborsi spese non possono mascherare una retribuzione o un corrispettivo - sia pure in misura forfettaria - per il servizio reso dal socio volontario.
- Art. 8 - Assicurazione
L'attività di socio volontario è presupposto per l'instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte della cooperativa e per beneficiare delle prestazioni assicurative nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali.
A tal fine si fa riferimento al decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, col quale viene determinato l'importo della retribuzione figurativa minima giornaliera da assumere come base di calcolo del premio. Su tale importo verrà applicato il tasso attribuito dall'INAIL alla cooperativa. Questo versamento verrà fatto annualmente dalla cooperativa in modo cumulativo per tutti i soci volontari, versando anticipatamente la quota annua presuntiva, da integrare poi a saldo in concomitanza con la dichiarazione annuale INAIL.
L'ammontare del premio per l'assicurazione dei soci volontari viene considerato onere deducibile per la cooperativa nell'esercizio in cui è stato corrisposto solo se si riferisce ad attività prestata dai soci volontari nelle strutture della cooperativa, oltre a tutti gli altri requisiti di legge che regolano il rapporto socio volontario/cooperativa, cioè l'iscrizione nell'apposito libro soci, il numero dei soci volontari non superiore al 50% del numero complessivo di soci, che i soci volontari siano soggetti aventi capacità di assumere la qualifica di socio. Poiché tutte queste circostanze devono essere dimostrate dalla Cooperativa, ne deriva che in ogni caso le prestazioni dei soci volontari devono essere effettive e non nominali.
- Art. 9 - Infortunio sul lavoro
- L'assicurazione copre il socio volontario dai rischi relativi ad infortuni dal momento in cui esce di casa per espletare la sua attività in cooperativa fino a quando non rientra a casa. Pertanto in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio amministrativo che provvederà ad avviare le pratiche necessarie.
- Art. 10 - Registro delle presenze
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la presenza dei soci volontari deve essere annotata con regolarità in un libro presenze vidimato dall'INAIL.
Secondo le disposizioni date dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, deve essere annotata la presenza giornaliera e non le ore di presenza.
Chiaramente, potranno comparire nel succitato libro presenze, solo i soci volontari iscritti regolarmente nell'apposito libro soci.
La presenza in Cooperativa del socio volontario verrà stabilità con i responsabili di settore in cui il socio ha scelto di operare all'atto dell'adesione a socio volontario. In ogni caso la presenza minima del socio volontario in Cooperativa è stabilità secondo le necessità ed in accordo con il responsabile di settore.
Per favorire la lettura dell'apporto del socio volontario la Cooperativa predisporrà dei moduli appositi ove il socio volontario potrà rendicontare quanto fatto in termini di ore e mansioni svolte.
Il socio volontario si impegna quindi a redigere con cura il modulo predisposto e a consegnarlo al responsabile del settore in cui opera o al responsabile sociale che a fine anno rendiconterà fatto dai soci volontari stessi.
- Art. 11 - Assenze varie
- L'impossibilità del socio volontario di tenere fede agli impegni assunti per malattia, ferie od altro, deve essere comunicata al responsabile del settore nel quale egli è inserito, in modo che questi abbia la possibilità di organizzare l'attività senza fare affidamento anche sulla sua presenza.
- Art. 12 - Disciplina sul lavoro
Il socio volontario deve essere di esempio per tutti gli altri soci per quanto concerne la correttezza delle sue relazioni e le modalità di esecuzione del lavoro, che svolgerà sempre con serietà ed impegno.
Egli farà riferimento sempre al responsabile del settore, e a questo dovrà rendere conto del suo operato.
- Art. 13 - Attività organizzativa e normativa
Inserendosi in un determinato settore produttivo, il socio volontario ne diventa parte integrante e pertanto è suo compito partecipare attivamente anche alla fase di progettazione e di pianificazione del lavoro stesso.
Egli è tenuto anche a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dalla cooperativa che abbiano carattere formativo, per favorire la conoscenza dei problemi e l'attaccamento alla cooperativa.
- Art. 14 - Provvedimenti disciplinari
Il socio volontario che non osservi il presente regolamento o abbia un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa incorre nei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale effettuato dal coordinatore dell'attività quando venissero riscontrate mancanze nell'esecuzione dei compiti affidati o nei rapporti con gli altri soggetti con cui il volontario interagisce;
b) esclusione da socio volontario deliberata dal CdA secondo le modalità indicate in Statuto.
- Art. 15 - Dimissioni
- Il socio volontario che per sopraggiunte difficoltà non possa più garantire alla cooperativa il minimo di presenza richiesto o altro, presenterà al CdA richiesta scritta di dimissioni motivandole. Egli è tenuto a restituire tutto ciò che la cooperativa gli ha messo a disposizione per lo svolgimento dei suoi compiti.
