Assemblea dei soci
Ruolo e competenze dell'organo principale della Cooperativa
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Definizione e competenze dell'Assemblea dei Soci
Estratto dallo Statuto Arti e Mestieri
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Titolo VI - Organi Sociali
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- Art. 24 - Organi
Sono organi della Società:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato di controllo.
- Art. 25 - Assemblee
L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Comitato di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- Art. 26 - Funzioni dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
- procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- procede alla nomina del Comitato di controllo e del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti il Comitato di controllo e al soggetto deputato al controllo contabile;
- approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti il Comitato di controllo;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.
- Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi
L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.
- Art. 28 - Elezione cariche sociali
- Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
- Art. 29 - Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
- Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Soci della Cooperativa Arti e Mestieri
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