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Regole ed usi per il commercio delle sementi

tratto dal sito www.sementi.it http://www.sementi.it/associate/regole_commerciali_arbitrati_AIS-ISF/Regole_commerciali_ISF_luglio_2006.pdf


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FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SEMENTI

REGOLE ED USI PER IL COMMERCIO DELLE SEMENTI

Edizione luglio 2006

Queste Regole ed Usi "ISF" per il commercio delle sementi sono state adottate dall'Assemblea Generale tenutasi a Copenaghen il 31 maggio 2006. Esse sono entrate in vigore il 1° luglio 2006, sostituendo tutte le precedenti “Regole ed Usi "FIS".. In caso di disaccordo sull'interpretazione del testo, farà fede la versione del testo in lingua inglese. In caso di controversie si applicano le Regole in vigore alla data della firma del contratto (come deciso dall'Assemblea Generale tenutasi a Berlino nel 2004).


REGOLE GENERALI
Sezione Titolo PARTE A - CLAUSOLE D'ORDINE GENERALE I. II. Validità Interpretazione dei termini di tempo e di comunicazione. PARTE B - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO III. IV. V. VI. Conclusione e conferma di un contratto Contratto con riserva di autorizzazione di importazione o di esportazione Contratto con riserva di raccolto e contratto di moltiplicazione Legislazione per l'importazione PARTE C - CONDIZIONI DEL CONTRATTO VII. VIII. IX. X. XI. XII. Quantità Qualità Imballaggi Condizioni di spedizione Documenti Assicurazione PARTE D - ESECUZIONE DEL CONTRATTO XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Notifica dell'intenzione di spedire e istruzioni di spedizione Mancato invio delle istruzioni di spedizione Termini di spedizione Notifica di spedizione Mancata spedizione Estinzione del contratto Pagamento PARTE E - CONTROLLO DELLA QUALITA' E ANALISI XX. XXI. XXII. Controllo della qualità Analisi Controllo dell'autenticità varietale PARTE F - CONTROVERSIE XXIII. Reclami XXIV. Forza maggiore XXV. Arbitrato

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REGOLE SPECIFICHE
Sezione Titolo PARTE A - SEMENTI DI CEREALI I. II. III. Stima dei danni Responsabilità del venditore per seme tecnico di cereali a paglia venduto per moltiplicazione Sementi di mais ibrido - Uso del termine "ibrido" - Identificazione della varietà - Certificazione - Vendita a numero di semi - dosa PARTE B - SEMENTI DI FORAGGERE, DI OLEAGINOSE E DA FIBRA I II. Vendita su campione Stima dei danni (tolleranze) - In generale - Purezza e germinazione - Impurità (in percentuale) - Impurità specificate (per esempio numericamente) - Tipo o descrizione - Altri aspetti relativi alla qualità - Aspetti non riguardanti la qualità - Sostituzione Condizioni speciali per le sementi di oleaginose e da fibra - Uso del termine "ibrido" - Identificazione della varietà - Certificazione - Vendita a numero di semi - unità PARTE C - SEMENTI DA ORTO I. Contratto di moltiplicazione o di produzione su porta-seme dell'acquirente - Conclusione dei contratti - Disposizioni per colture eseguite su porta-seme dell'acquirente Annullamento, sostituzione, danni e responsabilità Sementi di precisione Standard per le principali specie PARTE D - SEMENTI DI ALBERI ED ARBUSTI I. II. Quantità Stima dei danni ALLEGATI Tavola A Tavola B Tavola C Tolleranze per la purezza, semi di altre piante coltivate, malerbe e materiale inerte (%) Tolleranze relative alla germinazione Tolleranze per malerbe e semi di altre piante espresse numericamente

III.

II. III. IV.

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REGOLE GENERALI
PARTE A - CLAUSOLE D'ORDINE GENERALE Sezione I. Validità 1. Le Regole "ISF" sono applicabili al commercio di qualsiasi categoria di sementi e, all'occorrenza, di materiale vegetale da riproduzione. Le presenti Regole comprendono le Regole generali per il commercio delle sementi e le Regole specifiche per le specie considerate1. 2. Quando la sigla "ISF" è incorporata in un contratto relativo a sementi, le presenti Regole devono essere applicate integralmente. Le eccezioni a queste Regole, le condizioni particolari e/o supplementari devono essere specificate nel contratto e prevalgono sulle presenti Regole. 3. Se per l'applicazione di leggi nazionali una o più condizioni delle presenti regole divenissero senza effetto, la validità di tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti regole non ne sarebbe interessata. Sezione II. Interpretazione dei termini di tempo e di comunicazione 4. 5. Quando è usato il termine "ora", le ore di sabato, domenica e giorni festivi sono escluse. Quando è usato il termine "giorno", i sabati, le domeniche ed i giorni festivi sono inclusi.

6. Quando è usato il termine "giorno lavorativo", i sabati, le domeniche ed i giorni festivi sono esclusi. 7. Il termine "telecomunicazione" indica tutti i tipi di telemessaggi, telegrammi, facsimili, e-mails e cablogrammi, ad eccezione delle comunicazioni verbali per telefono. 8. I messaggi e le offerte (tramite lettere, telecomunicazioni) che pervengono di sabato, domenica o in un giorno festivo saranno da considerarsi pervenuti il primo giorno lavorativo seguente. PARTE B - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Sezione III. Conclusione e conferma di un contratto 9. a) Le offerte di acquisto o di vendita fatte a mezzo lettera non sono considerate vincolanti. b) Le offerte di acquisto o di vendita fatte a mezzo telecomunicazione sono considerate vincolanti se viene data risposta a mezzo telecomunicazione entro le 24 ore dal ricevimento. c) La descrizione delle condizioni deve essere riportata nell'offerta, nell'ordine, nel contratto e nella conferma di acquisto o di vendita. La descrizione deve comprendere: la data; la quantità; la designazione (specie e varietà); la descrizione della qualità (vedere articolo 24); il prezzo per unità (ad esempio, secondo le Incoterms); il tipo di imballaggio; il periodo di consegna; le condizioni di pagamento; ogni clausola applicabile, di cui alle Sezioni IV, V o VI delle Regole generali; le condizioni di spedizione; tutte le disposizioni particolari che non fanno parte delle presenti regole o che ne modificano le modalità qui specificate.

1 Sementi di cereali; Sementi di foraggere, di oleaginose e da fibra; Sementi da orto; Sementi di alberi ed arbusti.

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10. Dopo che un contratto è stato concluso ed a meno che non possa essere concordata una giustificata dilazione, l'acquirente ed il venditore devono entro 3 giorni lavorativi scambiarsi reciproca conferma di detto contratto. Se nessuna delle due parti contraenti invia conferma scritta, il contratto è considerato confermato sulla base dell'accordo verbale e qualora, di telecomunicazioni o lettere tra le parti. 11. Un contratto stipulato per il tramite di un mediatore, sulla base di un ordine o di un'accettazione, deve essere confermato dal mediatore e impegna ambedue le parti, a meno che una delle parti non abbia una valida ragione per opporre obiezione all'altra parte. In questo caso, il rifiuto deve essere dichiarato per telecomunicazione entro 48 ore al massimo dopo essere venuto a conoscenza del nome dell'altra parte contraente. 12. Ogni variazione, errore od omissione rilevata nella conferma o nel contratto del venditore, dell’acquirente o del mediatore deve essere corretto e confermato a mezzo telecomunicazione entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del documento. In mancanza di una risposta entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta correzione, la correzione è ritenuta accettata. Sezione IV. Contratto con riserva di autorizzazione di importazione o di esportazione 13. Se un contratto è concluso sotto riserva del rilascio di una autorizzazione d'importazione o esportazione, la parte interessata prenderà senza indugio ogni ragionevole iniziativa volta ad ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti. Notizia della decisione da parte delle autorità, che sia di accettazione, di rifiuto o che imponga condizioni restrittive alla domanda, deve essere possibilmente trasmessa all'altra parte tramite telecomunicazione entro le 48 ore successive al suo ricevimento. 14. a) Se un'autorizzazione non è stata concessa o è stata concessa e poi annullata entro i 30 giorni precedenti la data convenuta per la spedizione, ciascuna delle parti ha diritto ad annullare il contratto senza risarcimento dei danni. b) Se un'autorizzazione non è stata concessa, la parte interessata deve dimostrare all’altra parte di aver fatto tutto quanto era possibile per ottenerla. Sezione V. Contratto con riserva di raccolto e contratto di moltiplicazione 15. Se un contratto è concluso "con riserva di raccolto", il venditore deve comunicare all'acquirente, durante i differenti stadi della produzione, tutte le informazioni essenziali riguardanti il periodo di semina, le condizioni e le ispezioni in campo, le previsioni di raccolto, di resa e di qualità. 16. a) Il venditore deve immediatamente informare per telecomunicazione l'acquirente e poi fornire la prova di ogni deficienza o carenza nei riguardi della qualità e della quantità, compreso, per ciò che concerne la qualità, l'aspetto esteriore, così come dovrà fornire il risultato di una analisi che evidenzi un minor valore qualitativo. b) Se la qualità è inferiore alle indicazioni del contratto, l'acquirente ha il diritto di rifiutare le sementi o di accettarle con una riduzione di prezzo, come previsto negli articoli delle Regole specifiche relativi alla stima dei danni. L'acquirente deve notificare la sua decisione al venditore entro i 14 giorni successivi il ricevimento del risultato delle analisi effettuate da un laboratorio ufficiale. Trascorso questo termine, il venditore sarà sollevato dall'obbligo di spedire le sementi. c) Le presenti Regole potranno applicarsi ad un contratto di moltiplicazione. Tenendo conto delle diverse situazioni, si raccomanda alle parti di precisare bene le condizioni particolari del contratto, quando queste non figurassero nelle Regole specifiche della o delle specie considerate. Sezione VI. Legislazione per l'importazione 17. Se il contratto è stato concluso "guaranteed to pass" o "subject to passing" la legislazione sementiera di un dato paese, le norme sementiere in vigore alla data del contratto dovranno essere

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applicate. Nel caso che la spedizione delle sementi o parte di essa non sia ammessa per ragioni di analisi e/o fitosanitarie, l'acquirente ha il diritto di: a) in caso di "guaranteed to pass" (ammissione garantita), esigere la sostituzione delle sementi o di rescindere il contratto. In entrambi i casi ha diritto di reclamare i danni; b) in caso di "subject to passing" (soggetto ad ammissione), rifiutare la spedizione. In questo caso, non ha diritto di esigere la sostituzione delle sementi o di reclamare danni. Nel caso in cui le sementi possano essere ricondizionate in modo da soddisfare le disposizioni del paese importatore, le parti possono mettersi d'accordo per effettuare l'operazione (questo vale sia per il punto a) che per il punto b). Tutte le modifiche delle norme concernenti le sementi del paese importatore dopo la data di conclusione del contratto sono a rischio dell'acquirente. 18. In attesa della decisione di ammissione o di non ammissione, la merce deve rimanere nel porto di arrivo o alla stazione di frontiera. Comunque, se il contratto è concluso "subject to passing", l'acquirente può far trasferire, sotto controllo doganale, la merce in uno o più luoghi precisati all'interno del paese, a patto che si impegni a pagare, qualora le merci non vengano ammesse, le spese di ritorno al porto d'arrivo o alla stazione di frontiera. Se il contratto è invece concluso "guaranteed to pass", le spese di trasporto all'interno del paese e di magazzinaggio sono a carico del venditore a condizione che egli abbia avuto la possibilità di accettare o di rifiutare il o i luoghi precisati. PARTE C - CONDIZIONI DEL CONTRATTO Sezione VII. Quantità 19. Il contratto dovrà riportare la quantità totale della transazione. Deve essere chiaramente indicato nel contratto se le quantità sono espresse in chilogrammi (kg), in libbre inglesi (lbs) o in un numero predeterminato di sementi per confezione. Se necessario, si devono applicare le seguenti equivalenze: 1 kg 1.000 kg 1 Lb = = = 2,205 Lbs 2.205 Lbs (1 tonnellata metrica) 0,4536 kg

20. L'aggiunta dei termini "circa" o "approssimativamente" autorizza il venditore a consegnare, alle condizioni di contratto, una quantità superiore o inferiore del 5% alla quantità stabilita in contratto. In caso di mancata o di parziale consegna, la quantità indicata in contratto serve da base per il conteggio. 21. Se la quantità stabilita in contratto varia tra due cifre, la consegna deve essere effettuata entro queste due cifre. In caso di mancata o di parziale consegna, la media delle due cifre serve da base per il conteggio. Sezione VIII. Qualità 22. Al momento della spedizione le sementi devono essere sane, sufficientemente secche, senza cattivo odore, non adulterate e commerciabili. Qualsiasi trattamento delle sementi, compresa la fumigazione e/o la colorazione artificiale, deve essere espressamente convenuto. 23. Ciascun lotto, così come il contenuto di ogni imballaggio, deve essere omogeneo. 24. a) Nell'offerta, nell'ordine e nel contratto deve essere fornita una descrizione della qualità. In mancanza, quando delle norme sono indicate in un allegato con Regole specifiche per la specie considerata, queste ultime sono allora valide. b) La descrizione della qualità può comprendere la percentuale di purezza, di germinazione, di semi duri e freschi non germinati, il contenuto di umidità; la presenza di sementi di altre piante coltivate, di sementi di malerbe, di materiale inerte; il nome della varietà e, nel caso di sementi certificate, la categoria di certificazione; l'origine; l'anno del raccolto ed ogni altra indicazione che possa determinare la qualità delle sementi.

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c) Se il contratto prevede una disposizione relativa al contenuto di sementi di malerbe o di sementi di altre piante coltivate o di entrambe, la classificazione ufficiale delle sementi di malerbe e di altre piante coltivate deve essere indicata nel contratto, così come ogni descrizione particolare convenuta. Se il contratto non prevede una classificazione precisa, prevarrà la classificazione secondo le leggi in vigore nel paese del venditore alla data del contratto. 25. La clausola "massimo" significa che il contenuto d'umidità e le impurità (malerbe, sementi di altre piante coltivate, materiale inerte ecc.) non devono superare quanto stabilito. La clausola "minimo" significa che la purezza, la germinazione ecc. non devono essere inferiori a quelle stabilite. Nessuna tolleranza è applicabile ai valori del contratto. Qualsiasi inferiorità evidenziata da un certificato di analisi presentato dal venditore relativa alla qualità espressa come "massimo" e/o "minimo" dà all'acquirente il diritto di rifiutare le sementi (cfr. Sezione XXI, articolo 81). 26. In mancanza dell'indicazione della clausola "massimo" e/o "minimo" vengono applicate le tolleranze, salvo per le eccezioni previste negli articoli delle Regole specifiche relative alla stima dei danni. 27. L'autenticità specifica, e all'occorrenza l'autenticità varietale, deve essere garantita dal venditore. 28. Il vigore del seme non è una specifica caratteristica misurabile, come la germinazione. Può essere analizzato (testato) direttamente o indirettamente; il test del vigore è sempre molto delicato tanto che leggere fluttuazioni relative alle condizioni in cui il test viene eseguito, possono influenzare in modo significativo l'attendibilità dei risultati. Il vigore del seme può anche diminuire in modo estremamente rapido. Ne consegue che, fatta eccezione a quanto diversamente e specificatamente si sia convenuto tra le parti, le caratteristiche relative al vigore del seme sono escluse dall'arbitrato ISF. Nel caso in cui le caratteristiche del vigore del seme siano incluse nel contratto sulla base di una richiesta e di un accordo tra le parti, gli arbitri dovranno prenderle in considerazione nella procedura di arbitrato. Sezione IX. Imballaggi 29. a) Le sementi devono essere confezionate in sacchi singoli, di buona qualità, sani, adatti alla esportazione e, per i contratti di vendita a peso, corrispondere a multipli convenzionali di unità di peso in kg o lbs. L'imballaggio in sacchi doppi deve essere espressamente convenuto. Il contratto deve specificare l'unità di peso, o in mancanza un numero predeterminato di semi, come pure il tipo e il materiale dell'imballaggio quali ad esempio sacco, scatola, container, in iuta, carta, plastica, cartone, metallo, ecc. b) Il contratto deve indicare se è applicabile il peso lordo o netto e se il costo degli imballaggi è incluso o escluso nel prezzo stabilito in contratto. Se è escluso, il costo degli imballaggi deve essere indicato nel contratto. In caso di mancata indicazione gli imballaggi sono considerati inclusi. c) Gli imballaggi devono essere chiusi in modo da rendere impossibile l'apertura senza distruggere la chiusura o senza lasciare tracce che mostrino evidentemente che si è potuto alterarne o cambiarne il contenuto. d) Gli imballaggi devono essere marchiati o etichettati al fine di essere identificabili tramite i documenti. Sezione X. Condizioni di spedizione 30. Tutte le definizioni delle abbreviazioni quali "FOB", "CFR", "CIF" ecc. sono quelle contenute nelle "INCOTERMS" pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, in vigore alla data di conclusione del contratto. 31. Quando la spedizione viene effettuata a mezzo container, le seguenti condizioni si applicano in aggiunta alle "INCOTERMS": a) "FCA" (Franco trasportatore): le spese di carico sono di competenza del venditore;

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b)

"FOB port": le spese di carico sono di competenza del venditore;

c) "DCT" (Consegna Terminal Container) e "on wheels" (su strada): le spese di consegna al terminal o di sistemazione del container sul mezzo di trasporto sono a carico del venditore. Le spese di svuotamento sono a carico dell'acquirente; d) "CIF" e "CFR" (LCL-LCL o simile terminologia che indichi "less than container load"): le spese di scarico dei container dalla nave alla banchina e le spese di svuotamento sono a carico dell'acquirente (salvo il caso in cui siano incluse nelle spese della Compagnia di trasporto); e) "House to contracted point" (trasporto da domicilio a punto convenuto): le spese dal punto di carico al porto o punto di transito del paese destinatario sono a carico del venditore. Le spese dal porto o punto di transito al magazzino di destinazione e le spese di svuotamento sono a carico del destinatario; f) "House to House rate" (franco domicilio): le spese di carico e trasporto fino al magazzino di destinazione sono a carico del venditore. Le spese di svuotamento e di trasporto del container vuoto fino al terminal sono a carico dell'acquirente. g) Se non diversamente pattuito nel contratto, i costi relativi a tutti gli adempimenti prescritti dalle norme fitosanitarie e in materia di biosicurezza, resisi necessari durante il trasferimento, saranno ripartiti in maniera uguale tra il venditore ed il compratore. Ogni disposizione supplementare relativa ad una spedizione per container deve essere specificata nel contratto. Sezione XI. Documenti 32. I documenti da presentare comprendono quelli indicati nel contratto, quali: la fattura; una serie completa di polizze di carico debitamente girate in caso di trasporto marittimo, o i duplicati delle lettere di vettura debitamente timbrate dalla compagnia ferroviaria, in caso di trasporto ferroviario, o dalla azienda di trasporto in caso di trasporto su strada, o il buono di consegna o la ricevuta di deposito; il certificato di assicurazione; la distinta di peso ufficiale (rilasciata da un accreditato pesatore su richiesta e a spese dell'acquirente); le fatture consolari ed altri documenti indicati, richiesti dalle disposizioni del paese destinatario (le spese di questi documenti sono a carico dell'acquirente); i certificati di analisi; quando si tratta di sementi certificate, una copia del certificato ufficiale dell'agenzia di certificazione; il certificato fitosanitario; il certificato d'origine.

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33. Il venditore deve prendere tutte le opportune precauzioni perché l'arrivo dei documenti preceda l'arrivo delle sementi nel paese di destinazione. 34. a) Qualora le sementi dovessero arrivare prima del ricevimento o della presentazione dei documenti, l'acquirente deve prendere tutte le precauzioni che reputa opportune e necessarie per evitare inutili spese (quali quelle dovute per stallia) che potrebbero insorgere nel luogo di scarico. b) L'acquirente è autorizzato a prendere in consegna le sementi se può identificarle e fornire una garanzia che soddisfi la compagnia di trasporto. c) Le spese che dovessero risultare a seguito della mancata fornitura dei documenti in tempo utile sono a carico del venditore. Sezione XII. Assicurazione 35. Se il contratto richiede una copertura assicurativa da parte del venditore, il certificato di assicurazione deve essere di una primaria Compagnia di Assicurazione e coprire il 110% del valore di fattura nella moneta convenuta nel contratto, da magazzino a magazzino, tutti i rischi, libero da

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franchigia e con danni pagabili nel paese dell'acquirente nella moneta indicata sul certificato di assicurazione. In caso di spedizioni oltreoceano, il venditore deve coprire i "rischi di guerra, incluso il rischio per mine o siluri", con premio a carico dell'acquirente. PARTE D - ESECUZIONE DEL CONTRATTO Sezione XIII. Notifica dell'intenzione di spedire e istruzioni di spedizione 36. a) Il venditore deve informare l'acquirente a mezzo lettera o telecomunicazione circa la sua intenzione di effettuare la spedizione. b) Quando la transazione non è conclusa prevedendo una spedizione a "scelta dell'acquirente" ma con spedizione entro una "data fissata" o in un "determinato periodo", il venditore dovrà indicare la data precisa della spedizione e il mezzo di trasporto previsto almeno 30 giorni prima della "data fissata" o prima della fine del "determinato periodo" nel caso di invio oltreoceano, e almeno 10 giorni prima in tutti gli altri casi. 37. Le istruzioni di spedizione, se non già formulate nel contratto, devono essere in possesso del venditore entro i seguenti termini: a) per spedizione "immediata", entro 5 giorni dalla data di conclusione del contratto; b) per spedizione "pronta", entro 10 giorni dalla data di conclusione del contratto; c) per spedizione prima di una "data fissata" o entro un "determinato periodo", entro i 5 giorni lavorativi che seguono il ricevimento della notifica dell'intenzione di spedire le merci fatta dal venditore; d) per spedizione a scelta dell'acquirente entro una "data fissata" o entro un "determinato periodo": entro 30 giorni per spedizione oltreoceano e 10 giorni in tutti gli altri casi, prima della data fissata o della fine del periodo determinato previsti dal contratto. Sezione XIV. Mancato invio delle istruzioni di spedizione 38. Se l'acquirente non trasmette le istruzioni di spedizione conformemente all'articolo 37 e il venditore non desidera estinguere il contratto, il venditore deve allora concedere a mezzo telecomunicazione una proroga di tempo all'acquirente. 39. Tale proroga non deve essere inferiore a: per spedizione "immediata": per spedizione "pronta": per termini più lunghi, in caso di spedizione oltreoceano: in tutti gli altri casi: 3 giorni 5 giorni 10 giorni 7 giorni

da conteggiare partendo dall'ultima data prevista all'articolo 37. 40. Se le istruzioni di spedizione arrivano entro la proroga di tempo concessa, il venditore non ha titolo a reclamare danni. 41. Se le istruzioni di spedizione non arrivano entro la proroga concessa, il venditore ha diritto di annullare il contratto ed ha titolo per il risarcimento dei danni diretti e indiretti, quali interessi, spese di magazzino, differenze sui prezzi, mancato profitto ecc... Il venditore deve informare l'acquirente a mezzo telecomunicazione della propria decisione. 42. Se il contratto specifica "senza dilazione" o "al più tardi" o una simile terminologia che indichi che comunque i termini del contratto non possono essere tacitamente differiti, il venditore non ha alcun obbligo di concedere una proroga di tempo.

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Sezione XV. Termini di spedizione 43. Il venditore deve spedire al ricevimento delle istruzioni di spedizione inviate dall'acquirente o, qualora le istruzioni siano già espresse nel contratto: a) in caso di spedizione "immediata": - su strada o ferrovia, entro 7 giorni; - via nave, entro 14 giorni; b) in caso di spedizione "pronta": - su strada o ferrovia, entro 14 giorni; - via nave, entro 28 giorni; c) in caso di spedizione prima di una "data fissata" o entro un "determinato periodo": - in qualsiasi giorno precedente la data fissata, - o in un qualsiasi giorno compreso tra i limiti del periodo convenuto; d) in caso di spedizione "su opzione dell'acquirente", dopo il ricevimento delle istruzioni dallo stesso: - via nave, entro 28 giorni; - in tutti gli altri casi, entro 14 giorni. 44. Se secondo i termini del contratto il venditore è incaricato del trasporto delle sementi, egli può effettuare la spedizione a mezzo container. Qualora il mezzo di trasporto previsto dal venditore divenisse indisponibile o fosse differito, il venditore deve subito informare l'acquirente a mezzo telecomunicazione e deve spedire con il mezzo di trasporto più immediatamente a disposizione, a meno che le parti non possano concordare ragionevoli alternative. Sezione XVI. Notifica di spedizione 45. Il venditore deve informare l'acquirente a mezzo telecomunicazione sul mezzo di trasporto e sulla data prevista (trasporto marittimo: nome del vascello; trasporto ferroviario e su strada: nome della compagnia di trasporto; trasporto aereo: nome della compagnia aerea e numero di volo). In caso di spedizione oltreoceano, tali informazioni devono essere in possesso dell'acquirente prima della partenza della merce onde permettergli - se necessario - di provvedere alla copertura assicurativa, al pagamento ecc... Sezione XVII. Mancata spedizione 46. Qualora il venditore non spedisca entro i termini indicati nell'articolo 43 e l'acquirente non desideri estinguere il contratto, quest'ultimo deve allora accordare a mezzo telecomunicazione una proroga di tempo al venditore. Questa proroga di tempo deve essere concessa non oltre i 30 giorni che seguono il termine di consegna indicato nel contratto. Tale proroga di tempo non deve essere inferiore a: - per spedizione "immediata": - per spedizione "pronta": - per spedizioni con termini più lunghi: 3 giorni 7 giorni 14 giorni

47. Se la spedizione avviene entro il periodo di proroga, l'acquirente non ha titolo a reclamare danni. 48. Se la spedizione non ha luogo entro il periodo di proroga, l'acquirente ha diritto di annullare il contratto ed ha titolo a reclamare i danni diretti e indiretti, quali interessi e differenze di prezzo, mancato profitto ecc... L'acquirente deve informare il venditore a mezzo telecomunicazione della propria decisione. 49. Se l'acquirente accetta la spedizione dopo la scadenza del periodo di proroga di tempo, tutti i danni insorti devono essere convenuti reciprocamente prima che abbia luogo la spedizione. 50. Se il contratto specifica "senza dilazione" o "al più tardi" o simile terminologia indicante che i termini del contratto non possono essere tacitamente differiti, l'acquirente non ha alcun obbligo di concedere una proroga di tempo.

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Sezione XVIII. Estinzione del contratto 51. Se, a seguito della mancanza di istruzioni di spedizione o della mancata spedizione, nessuna delle parti concede una proroga di tempo secondo quanto previsto alle Sezioni XIV e XVII di queste Regole, il contratto sarà allora considerato annullato e né il venditore, né l'acquirente possono reclamare danni. Sezione XIX. Pagamento 52. Se non diversamente specificato nel contratto, il pagamento si effettuerà netto contro documenti alla prima presentazione. 53. Il pagamento deve essere totale alla scadenza. Ogni parte di una spedizione deve essere pagata separatamente alla sua scadenza. 54. Le spese bancarie di incasso sono a carico del venditore, tranne il caso in cui l'acquirente non effettui il pagamento totale alla scadenza. In questo caso le spese sono a carico dell'acquirente. 55. a) Se l'acquirente non paga entro i 3 giorni lavorativi successivi la scadenza o entro la data in cui ciò gli sia legalmente possibile, sono a suo carico le spese di incasso ed un interesse ad un tasso superiore del 5% al tasso di interesse bancario del suo paese o di quello del venditore, in particolare al tasso che tra i due era più elevato al momento della scadenza del pagamento. b) La penalità del 5% non è dovuta se l'acquirente può provare che il ritardo nel pagamento è dipeso da cause indipendenti dalla propria volontà. 56. Se l'acquirente non paga per i documenti o non prende consegna delle sementi all'arrivo delle stesse o dichiara che non farà alcuna di queste azioni, egli è responsabile di tutti i danni, incluse le spese e il mancato profitto provocati al venditore a causa della immobilizzazione delle sementi. 57. Non è ammesso trattenere tutto o parte di un pagamento per compensare controversie e/o crediti. 58. Se le sementi sono state fornite a credito, l'acquirente non è di norma autorizzato a disporre delle stesse fin tanto che non avrà pagato. Fino a che la fattura non viene pagata, le sementi sono di proprietà del venditore. A condizione che possa identificarne i lotti, il venditore ha diritto di recuperare le sementi a partire dalla data di scadenza del pagamento. 59. Qualora le circostanze dimostrino che l'acquirente non intende pagare o non è in grado di farlo, il venditore ha diritto di tentare di recuperare il credito sospeso: rivolgendosi alla giurisdizione competente, senza ricorrere all'arbitrato previsto dalle presenti Regole (Articolo Sezione XXV delle Regole di procedura per la risoluzione di dispute nel commercio di sementi destinate alla semina e per la gestione della proprietà intellettuale). oppure attraverso una procedura accelerata di arbitrato come previsto dall'art. 21 delle Regole di Procedura Arbitrale ISF. PARTE E - CONTROLLO DELLA QUALITA' E ANALISI Sezione XX. Controllo della qualità 60. Il venditore deve dichiarare la qualità delle sementi al momento della spedizione. Se il contratto non dispone diversamente, questa dichiarazione può essere fatta in uno dei modi seguenti: a) fornendo un certificato ufficiale di analisi. Questo "Certificato Ufficiale di analisi" deve essere rilasciato da un laboratorio ufficiale o da un laboratorio privato accreditato dall'ISTA o dall'AOSA o da un'autorità nazionale designata dall'OECD; b) fornendo un certificato di analisi diverso da quello ufficiale, rilasciato per il lotto di sementi da un laboratorio ufficiale o privato;

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c) tramite semplice dichiarazione. Se il contratto specifica il tipo di certificato di analisi da fornire, esso dovrà essere conforme a quanto indicato. Se il certificato di analisi convenuto non è disponibile al momento della spedizione, il venditore deve fornire all'acquirente tutte le cifre di analisi utili e disponibili che debbono essere conformi a quanto stabilito in contratto. 61. Salvo diverso accordo tra le parti, sarà accettabile qualsiasi campionatore e/o laboratorio d'analisi sementiero debitamente accreditato; i risultati delle analisi ottenute costituiranno prova per qualsiasi controversia e procedura commerciale. Nel caso in cui le parti lo desiderino, possono convenire di definire uno specifico campionatore e/o laboratorio d'analisi. Contratto senza certificato ufficiale di analisi 62. a) Al fine di ottenere un campione che farà fede nell'eventualità di una differenza, si raccomanda che il venditore, al momento della spedizione, faccia prelevare e sigillare un campione, diviso in un numero sufficiente di parti, secondo i metodi e le procedure previsti dalle Regole AOSA o ISTA, tramite un campionatore ufficiale o accreditato, debitamente qualificato. Il campione qui descritto è considerato come campione ufficiale. b) Per tutelare i propri interessi, l'acquirente può far prelevare un campione al momento dell'arrivo, secondo le prescrizioni sopra indicate. Tale campione farà fede in mancanza di un campione ufficiale prelevato prima della spedizione. Il campione dell'acquirente dovrà essere prelevato entro 28 giorni dall'arrivo delle sementi al primo punto di destinazione. In entrambi i casi, una parte del campione deve essere conservata dall'organismo che lo ha prelevato. 63. Nel caso in cui il risultato di un'analisi richiesta dall'acquirente, evidenzi una differenza che non può essere composta amichevolmente, il campione che fa fede menzionato nell'articolo 62 deve essere rianalizzato da un laboratorio convenuto tra le parti e che abbia sede in un paese diverso da quello dell'acquirente o da quello del venditore. 64. Qualora l'acquirente e il venditore non trovino un accordo circa la stazione da incaricare per l'analisi finale, la Segreteria Generale della ISF designerà questa stazione. La sua decisione sarà inappellabile. 65. Qualora il risultato dell'analisi prevista dagli articoli 61 e 62 non rientri nelle tolleranze applicabili, definite negli allegati alle presenti Regole, questo risultato è finale. Diversamente, è confermata l'analisi fatta fare dal venditore. 66. Qualora sulla base dell'analisi di cui agli articoli 63 e 64 l'acquirente abbia diritto a reclamare un abbuono o danni, le spese di queste analisi sono a carico del venditore. In tutti gli altri casi sono a carico dell'acquirente. 67. Il campione indicato nell'articolo 62 farà fede per controllare l'aspetto esteriore delle sementi. Se il campione è stato prelevato al momento della spedizione, due parti di questo campione dovranno essere inviate immediatamente all'acquirente, su sua richiesta. Contratto con certificato ufficiale di analisi 68. Quando queste Regole fanno riferimento ad un certificato ufficiale di analisi sulle sementi, si tratta del certificato internazionale ISTA arancione o verde, oppure di un certificato di analisi AOSA, oppure ancora di un certificato di analisi sementi rilasciato da un laboratorio di analisi accreditato da una autorità nazionale designata dall'OECD. 69. (Cancellato) 70. Se il contratto prevede la presentazione di un certificato ufficiale di analisi, questo può essere contestato dall'acquirente solo nel caso in cui: a) sia stato commesso un errore evidente, che deve essere provato dall'acquirente; oppure b) il certificato ufficiale di analisi fornito non sia conforme alle disposizioni di cui alla Sezione XXI, articoli 78 e 79; oppure c) il risultato del certificato ufficiale d'analisi fornito dall'acquirente indichi una differenza,

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rispetto alle cifre contrattuali, al di fuori delle tolleranze che si applicano a tali cifre del contratto. 71. Se il contratto prevede la fornitura di un certificato ufficiale d'analisi ritenuto come finale, questo può essere contestato dall'acquirente solo nel caso in cui: a) sia stato commesso un errore evidente, che deve essere provato dall'acquirente; b) il certificato ufficiale d'analisi fornito non sia conforme alle disposizioni di cui alla Sezione XXI, articoli 78 e 79. 72. Per dimostrare che gli articoli 70.a, 70.c o 71.a sono applicabili, l'acquirente deve fornire un valido certificato ufficiale di analisi condotte sulla base di un campione prelevato ufficialmente e di una analisi condotta secondo le Regole ISTA o AOSA. La campionatura ufficiale per questi certificati deve essere stata effettuata entro 28 giorni dall'arrivo delle sementi al primo punto di destinazione. 73. Se, conformemente all'articolo 70 o 71, l'acquirente ha il diritto di contestare il certificato ufficiale di analisi previsto nel contratto e questo porta ad una controversia tra il venditore e l'acquirente che non può essere composta amichevolmente, il venditore dovrà inviare e far analizzare il campione che fa fede ad un laboratorio d'analisi sulle sementi convenuto tra le parti. Se l'acquirente e il venditore non raggiungono un accordo circa il laboratorio da incaricare per l'analisi, questo sarà designato dalla Segreteria generale della ISF con decisione inappellabile. 74. Se il risultato dell'analisi prevista dall'articolo 73 non rientra nelle tolleranze applicabili, definite negli allegati delle presenti Regole, questo risultato sarà finale. Diversamente, verrà confermata l'analisi del venditore. 75 Se, sulla base della verifica, l'acquirente ha diritto a reclamare un abbuono o danni, le spese di verifica sono a carico del venditore. In tutti gli altri casi sono a carico dell'acquirente. 76. Il campione ufficiale prelevato nel paese del venditore farà fede per verificare l'aspetto esteriore delle sementi. Dietro sua richiesta, due parti di questo campione devono essere inviate immediatamente all'acquirente. Sezione XXI. Analisi 77. Se, in conformità alle presenti regole, deve essere effettuata un'analisi, il prelevamento del campione, la marcatura, la piombatura e l'esecuzione dell'analisi debbono essere conformi alle Regole ISTA o AOSA 78. Il campione deve essere inviato per l'analisi entro 8 giorni dalla data del prelievo, eccetto nel caso che il test sia relativo all'autenticità varietale (vedere articolo 82 ) e nel caso di sementi di alberi ed arbusti, per le quali il campione deve essere inviato entro 15 giorni. 79. Il corrispondente certificato di analisi deve essere stato rilasciato entro i 90 giorni precedenti la data di spedizione dal magazzino dello speditore. Fanno eccezione le sementi da orto per le quali il limite massimo è di 60 giorni, le sementi di mais per le quali il limite massimo è di 120 giorni e le sementi di alberi ed arbusti per le quali il limite massimo è di 180 giorni. 80. Nel caso in cui il contratto faccia riferimento ad uno specifico lotto, il certificato di analisi fornito dal venditore non deve indicare alcun valore minore rispetto a quanto indicato nel contratto. La non conformità di un certificato di analisi presentato dal venditore dà all'acquirente il diritto di rifiutare le sementi. 81. Quando il contratto non fa riferimento ad uno specifico lotto, le cifre del certificato di analisi devono essere nei limiti delle tolleranze, salvo il caso in cui il contratto stabilisca "minimo" o "massimo" (vedere Sezione VIII, Qualità, articoli 25 e 26, così come gli articoli delle Regole specifiche relativi alla determinazione del danno). Sezione XXII. Controllo dell'autenticità varietale 82. a) In mancanza di un campione ufficiale, incontestabile e disponibile, il compratore può fare prelevare un campione secondo le Regole AOSA o ISTA da un campionatore ufficiale o accreditato, da sementi ancora sotto i sigilli del venditore o del sistema di chiusura inviolabile del venditore allo

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stato originario. b) Il campione dovrà essere conservato dall'organismo che ha eseguito il prelievo nelle migliori condizioni per salvaguardarne la capacità germinativa. L'acquirente deve immediatamente informare il venditore a mezzo telecomunicazione del prelevamento del campione o della sua intenzione di far prelevare un campione in contraddittorio. 83. Qualsiasi contestazione relativa a mancanza di autenticità varietale o di purezza varietale dovrà essere fatta nei termini normali di semina e di controllo nel paese e nella regione dell'acquirente e, al più tardi, entro un termine massimo di un anno dal ricevimento delle sementi da parte dell'acquirente. 84. Se, secondo l'acquirente, si rende necessaria una prova di post controllo, il campione di cui all'articolo 82 deve essere diviso in tre parti: la prima sarà inviata ad una stazione ufficialmente riconosciuta per effettuare test varietali, scelta dalle parti, che a richiesta dell'acquirente effettuerà la prova di post controllo; la seconda deve essere inviata al venditore; la terza sarà preservata dal campionatore.

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85. Se il venditore e l'acquirente non raggiungono un accordo circa la stazione da incaricare per il test di post controllo, essa sarà designata dalla Segreteria generale della ISF. La sua decisione sarà inappellabile. 86. Se la stazione rileva una discrepanza circa l'autenticità o la purezza varietale indicata, l'acquirente ha il diritto di formulare un reclamo contro il venditore. PARTE F - CONTROVERSIE Sezione XXIII. Reclami 87. I reclami devono essere fatti a mezzo telecomunicazione e confermati tramite lettera raccomandata via aerea con avviso di ricevimento, alla quale dovranno essere allegati i giustificativi del reclamo. Ad eccezione dei reclami riguardanti la purezza e l'autenticità varietale, si applicano i seguenti termini: a) tutti i reclami concernenti una differenza di peso o un imballaggio difettoso o un errore nel numero dei colli o delle confezioni devono essere fatti alla prima constatazione della discrepanza ed entro il termine massimo di 12 giorni lavorativi dopo l'arrivo delle sementi a destinazione. b) tutti i reclami riguardanti l'aspetto esteriore delle merci, il tenore di umidità, la purezza specifica e lo stato (incluse la calibrazione e la confettatura) delle sementi devono essere fatti alla prima constatazione della discrepanza ed entro il termine massimo di 12 giorni lavorativi dopo l'arrivo delle sementi a destinazione. c) tutti i reclami riguardanti la capacità germinativa dovranno essere fatti alla prima constatazione dell'inferiorità ed entro il termine massimo di 60 giorni dopo l'arrivo delle sementi a destinazione. 88. Nel caso di un'analisi di controllo, le cifre del contratto servono da base per i reclami. Sezione XXIV. Forza maggiore 89. La clausola di forza maggiore della Camera di Commercio Internazionale, in vigore alla data di conclusione del contratto, fa parte integrante delle presenti Regole. La parte invocante la clausola di forza maggiore dovrà notificare all'altra parte, non appena possibile e per telecomunicazione, la impossibilità di consegnare le merci o la necessità di differire la consegna, indicandone le ragioni.

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Sezione XXV. Arbitrato 90. a) Eccettuate le divergenze menzionate nella Sezione XIX, articolo 59, tutte le altre controversie tra le parti, anche se dichiarate da una sola di esse, derivanti da un contratto iniziato o concluso sulla base delle presenti Regole e che non possono essere composte amichevolmente, o attraverso una procedura di mediazione o conciliazione come previsto dalle Regole di procedura per comporre le controversie nel commercio delle sementi della ISF, saranno regolate obbligatoriamente a mezzo Arbitrato secondo le Regole di procedura arbitrale della ISF, escludendo la via giudiziaria ordinaria e sempre che non sia stato espressamente e chiaramente convenuto diversamente per iscritto. b) Le domande di arbitrato devono essere presentate conformemente alle disposizioni delle Regole di procedura arbitrale della ISF. 91. Le domande di arbitrato devono essere fatte entro 30 giorni: a) dal momento in cui si verifica il fatto o dalla prima possibilità di individuare il difetto oggetto della disputa; o b) dalla data della telecomunicazione o dalla spedizione della lettera raccomandata con cui si tenta di addivenire ad una soluzione amichevole, rimasta senza risposta positiva; o c) dalla data di interruzione del negoziato amichevole. In questo caso le proposte fatte dalle parti prima dell'arbitrato non potranno essere invocate al momento dell'arbitrato. d) dalla data in cui ha avuto termine la procedura di mediazione o conciliazione.

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REGOLE SPECIFICHE
Parte A - SEMENTI DI CEREALI
Sezione I. Stima dei danni 1. In ogni caso di minor valore, il danno sopportato o il minor valore stesso saranno valutati dall'acquirente sulla base di prove fondate. Contro questa valutazione il venditore ha il diritto di richiedere alla Camera arbitrale convenuta di fissare l'ammontare dei danni. 2. Se la qualità della merce consegnata è inferiore a quella prevista in contratto, le seguenti regole si applicano per calcolare il minor valore. 3. Il minor valore, dal punto di vista della qualità, è determinato da qualsiasi difformità che si riscontra rispetto alle qualità pattuite. 4. Se non diversamente convenuto, si devono ammettere delle tolleranze per quanto riguarda la purezza e la facoltà germinativa, eccetto nel caso in cui il venditore fornisca un certificato con data anteriore a quella della conclusione dell'affare. Le tolleranze relative alla purezza sono contenute nella tabella A, quelle per la facoltà germinativa nella tabella B. 5. Se la purezza è inferiore al minimo fissato nel contratto, il venditore dovrà praticare all'acquirente un abbuono del 3% sul prezzo previsto nel contratto per ogni unità percentuale. 6. Se la facoltà germinativa è inferiore al minimo fissato dal contratto, il venditore dovrà concedere all'acquirente un abbuono dell'1% sul prezzo previsto nel contratto per ogni unità percentuale. 7. Se non diversamente convenuto, viene applicata una tolleranza dello 0,5% al contenuto di umidità fissato dal contratto. 8. Se il contenuto di umidità supera il massimo previsto dal contratto, il venditore dovrà concedere all'acquirente un abbuono nelle seguenti misure: scarto di umidità fino all'1%: una percentuale sul prezzo contrattato corrispondente allo scarto; scarto di umidità superiore all'1%: una percentuale sul prezzo contrattato pari alla scarto moltiplicato per 2.

9. Se il contenuto di malerbe viene indicato nel contratto mediante una percentuale senza indicazioni particolari, si dovrà prevedere una tolleranza, salvo il caso in cui il venditore fornisca un certificato con data anteriore a quella di conclusione dell'affare. Le tolleranze sono indicate nella tabella A. 10. Se il contenuto di malerbe supera il massimo fissato in contratto il venditore dovrà accordare all'acquirente un abbuono dell'1% sul prezzo previsto nel contratto per ogni decimo percentuale eccedente il valore fissato dal contratto. 11. Se le merci non soddisfanno i requisiti contrattuali relativamente alla purezza, al contenuto di malerbe e/o al tasso di umidità, il venditore ha il diritto di scegliere tra concedere un abbuono o far ripulire e/o asciugare le sementi a suo rischio e a sue spese, a condizione che la ripulitura e/o l'asciugatura possano essere effettuate entro il termine di consegna stabilito nel contratto e sempre che l'ammontare dell'abbuono non superi il 10% del prezzo previsto nel contratto. In questo ultimo caso l'acquirente ha il diritto di rifiutare la consegna delle merci . 12. Se si accerta che la consegna per quanto riguarda il contenuto di sementi di determinate malerbe non è conforme al contratto, l'acquirente ha il diritto o di rifiutare le merci o di farle ripulire a rischio e a spese del venditore. Nel caso si proceda ad una nuova pulitura, il venditore dovrà sostenere tutti i costi e i danni risultanti direttamente o indirettamente dalla pulitura, purchè siano conformi alla pratica commerciale.

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13. Se la consegna non soddisfa altre condizioni di qualità fissate in contratto, la differenza sarà regolata tramite arbitrato, a meno che non sia possibile raggiungere un accordo amichevole fra le parti. 14. Il venditore perde il beneficio delle tolleranze quando queste vengono superate. 15. Se l'acquirente si avvale del proprio diritto di rifiutare una consegna non conforme al contratto, il caso viene considerato come non esecuzione del contratto da parte del venditore. 16. In caso di controversia, il venditore e l'acquirente sono in ogni circostanza tenuti a prendere in esame tutti i mezzi per giungere ad un accordo e, in ogni caso, ad adottare ogni accorgimento per ridurre il danno al minimo. 17. Se un danno insorge durante l'esecuzione del contratto ed è causato dalla mancata osservanza di condizioni non inerenti la qualità, sarà un arbitrato a decidere se vi è un danno ed il suo ammontare, sempre che non si possa giungere ad un accordo in via amichevole. 18. L'ammontare dell'indennizzo non può eccedere il valore di fattura più le spese giustificate, dirette e documentate (costi risultanti dalla spedizione e dal ritorno della merce, incluse le tasse doganali, quando queste non siano rimborsabili), a meno che il Collegio Arbitrale consideri questa compensazione non ragionevole. Sezione II. Responsabilità del venditore per seme tecnico di cereali a paglia venduto per moltiplicazione 19. In generale si conviene che, se a causa di difetti di purezza varietale una coltura ottenuta da sementi di cereali acquistate per moltiplicazione non soddisfa i requisiti delle norme per la certificazione, come determinato da un esame ufficiale di un campione regolare, il compratore dovrà essere risarcito. 20. Il risarcimento verrà effettuato: a) Tramite pagamento all'acquirente di un indennizzo calcolato sul prezzo della granella commerciale per il peso accertato e quindi prodotto con seme difettoso (con un massimo di 6.000 Kg per Ha), più un ulteriore 10% dell'indennizzo così calcolato per coprire i costi amministrativi dell'acquirente. b) Le parti possono concordare che l'indennizzo di cui all'articolo 20.a) sia sostituito del tutto o in parte con la fornitura da parte del venditore all'acquirente di seme certificato della stessa varietà, secondo un campione f.a.q. (qualità media), consegnato non selezionato al prezzo della granella commerciale della stessa specie, rispettando il massimo previsto al punto a). 21. Solo le colture che sono state registrate per la certificazione ufficiale delle sementi potranno essere oggetto di reclami. 22. Qualsiasi semente diversa dal seme di base e pre-base, destinata alla moltiplicazione, potrà essere oggetto di indennizzo secondo questo schema solo se: a) la coltura è stata registrata per la certificazione ufficiale; b) il venditore è stato informato dall'acquirente che la semente è stata acquistata allo scopo di destinarla ad ulteriore moltiplicazione. 23. I difetti per quanto riguarda la purezza varietale del seme acquistato dovranno essere confermati dagli enti certificatori ufficiali di entrambe le parti sulla base di test di purezza varietale su campioni validi e disponibili del seme acquistato, effettuati simultaneamente da entrambi gli organismi. 24. I casi di insuccesso della coltura dovuti alla fornitura di semente difettosa non sono disciplinati da questa norma ed è consigliabile che essi siano debitamente coperti da un'adeguata polizza assicurativa. Sezione III. Sementi di mais ibrido 25. Validità Un contratto relativo alla consegna di sementi di mais ibrido concluso sulla base di queste regole deve

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esplicitamente far riferimento alle Regole "ISF-CEREALI-MAIS", che è il termine di codice. 26. Uso del termine "ibrido" Nel commercio internazionale delle sementi di mais la parola "ibrido" è così definita: Un ibrido è il risultato di un incrocio, tramite impollinazione controllata, di due o più linee e/o popolazioni. Nel contratto è necessario indicare chiaramente quale tipo di ibrido è oggetto della transazione. 27. Identificazione della varietà Il nome o il numero della varietà dovrà essere chiaramente indicato nel contratto e dovrà anche apparire su tutte le etichette e i certificati che accompagnano le confezioni, nonché l'intera partita. Non è permesso indicare su tali etichette e certificati un numero o un nome di varietà differente da quello stabilito in contratto. E' severamente proibito aggiungere al nome o al numero della varietà termini che possano dare adito a confusione, quali "tipo", "classe", ecc. 28. Certificazione Dal momento che le sementi di mais ibrido sono soggette a certificazione o volontaria o obbligatoria nella maggior parte dei paesi produttori, dovrà essere chiaramente indicato in contratto se il seme dovrà essere certificato o meno. Nel caso in cui il contratto preveda la consegna di "seme certificato", il compratore dovrà controllare che la certificazione effettuata su questo seme sia valida e accettata nel paese di destinazione. Il contratto può perciò essere eccezionalmente concluso con una clausola di riserva circa l'accettazione della certificazione e la sua esecuzione, che può essere rifiutata se il compratore dimostra che la certificazione effettuata per il seme in oggetto non è accettata dalle autorità ufficiali del suo Paese. L'acquirente deve allora informare il venditore entro un termine massimo di 30 giorni dopo la firma del contratto. Questo termine può anche essere fissato di volta in volta tra le due parti. 29. Vendita a numero di semi - dose La vendita a numero di semi costituisce una pratica accettata nel commercio internazionale delle sementi di mais ibrido. Se nel contratto è prevista fra le condizioni la vendita a numero di semi, il venditore dovrà specificare il numero di semi contenuti nell'unità standard di peso o di capacità. In alcuni casi il numero di semi sarà espresso con il termine "dose" seguito, fra parentesi, dal numero di semi per dose.

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Parte B - SEMENTI DI FORAGGERE, DI OLEAGINOSE E DA FIBRA
Sezione I. Vendita su campione 1. Nel caso di vendita su campione, le sementi consegnate devono corrispondere esattamente al campione di vendita. 2. Nel caso di vendita su campione-tipo, le sementi consegnate devono essere conformi al campione-tipo nelle loro caratteristiche quali la misura e il colore del seme, l'apparenza generale, la pulizia, il contenuto di semi di altre piante e di materia inerte. 3. Nel caso di contratto concluso tramite un broker, il campione conservato da quest'ultimo sarà considerato quello valido. Una eventuale controversia in merito alla corrispondenza esatta o approssimativa del lotto di sementi al campione di vendita potrà essere sottoposta ad arbitrato. Sezione II. Stima dei danni (tolleranze) In generale 4. In ogni caso di inferiorità, il danno sostenuto o lo stesso minor valore debbono essere valutati dall'acquirente sulla base di prove evidenti. Contro questa stima il venditore ha il diritto di chiedere che il Collegio arbitrale convenuto fissi l'ammontare dei danni. 5. Se la qualità di un determinato componente è superiore a quella prevista nel contratto, questa non sarà in nessun caso considerata come compensazione per un eventuale componente inferiore alla qualità convenuta in contratto. 6. Se viene consegnata una partita di sementi con una qualità inferiore a quella precisata nel contratto, le seguenti regole si applicano per stimare l'inferiorità o il minor valore. 7. Il minor valore nei riguardi della qualità comprende qualsiasi scarto negativo rispetto alla qualità convenuta. Nel caso in cui si applichino le tolleranze ed il certificato di analisi del venditore evidenzi un risultato entro i limiti delle stesse, nessun abbuono sarà concesso. I casi nei quali il certificato di analisi fornito dal venditore non deve mostrare alcuna inferiorità rispetto alle cifre del contratto sono indicati negli articoli 25 e 80 delle Regole generali e nei seguenti articoli 12 e 14 delle Regole specifiche. 8. In tutti i casi in cui si applicano le tolleranze il venditore perde il beneficio delle stesse se queste sono superate. 9. Se l'abbuono totale calcolato applicando le formule indicate nei seguenti articoli 13 e 15 eccede il 10% del prezzo di contratto, l'acquirente ha il diritto di rifiutare le sementi. 10. Se l'acquirente usufruisce di questo suo diritto di rifiutare le merci non conformi al contratto, ciò equivale al mancato adempimento del contratto da parte del venditore. 11. Nel caso in cui le seguenti formule diano un risultato che secondo il parere del Collegio arbitrale non costituisce un equo abbuono, gli Arbitri possono discostarsi dalla loro rigorosa applicazione. 12. L'ammontare dell'indennizzo non può eccedere il valore di fattura più le spese giustificate, dirette e documentate (costi risultanti dalla spedizione e dal ritorno della merce, incluse le tasse doganali, quando queste non siano rimborsabili), a meno che il Collegio Arbitrale consideri questa compensazione non ragionevole. Purezza e germinazione 13. Le tolleranze per la purezza e la germinazione devono essere garantite, eccetto nel caso in cui il venditore fornisca un certificato di analisi datato anteriormente alla data di conclusione dell'affare o quando queste tolleranze siano escluse. Le tolleranze per la purezza sono indicate nella tabella A, quelle per la germinazione nella tabella B. 14. Dove applicabile, il minor valore per quanto riguarda la purezza e la germinazione deve essere calcolato secondo la seguente formula:

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LxA X = -------G dove X = il nuovo prezzo L = la qualità consegnata G = la qualità contrattata A = il prezzo contrattuale

Impurità (in percentuale) 15. Se il contenuto di sementi di malerbe, di sementi di altre piante coltivate e di materiale inerte è indicato in contratto sotto forma di percentuale, senza ulteriori specificazioni, devono essere concesse delle tolleranze salvo il caso in cui il venditore fornisca un certificato di analisi con data anteriore a quella in cui l'affare è stato concluso o qualora queste tolleranze siano escluse. Le tolleranze sono indicate nella tabella A. 16. In caso di inferiorità, le seguenti formule indicano, in percentuale rispetto al prezzo del contratto, l'indennizzo che il venditore deve concedere: in caso di contenuto di malerbe: la differenza tra la qualità consegnata e quella contrattata, moltiplicata per 10; in caso di presenza di sementi di altre piante coltivate e di materiale inerte: la differenza tra la qualità consegnata e quella convenuta, moltiplicata per 2; nel caso in cui sia stata convenuta una sola cifra per il contenuto di malerbe e di sementi di altre piante coltivate: la differenza tra la qualità consegnata e quella convenuta, moltiplicata per 5.

17. Il venditore ha il diritto o di pagare l'indennizzo o di far ripulire le sementi a sue spese. Impurità specificate (per esempio numericamente) 18. Se è stato accertato che la consegna non è conforme ai termini contrattuali circa il contenuto specificato di materiale inerte, di sementi di altre piante coltivate o di malerbe, l'acquirente ha il diritto di rifiutare le sementi o di farle ripulire a spese del venditore. In caso di ripulitura sono a carico del venditore tutte le spese e i danni incorsi, sia diretti che indiretti, purché siano conformi alle correnti pratiche commerciali. Tipo o descrizione 19. Se il contratto specifica "tipo" o "descrizione", il minor valore deve essere determinato tramite Arbitrato, a meno che non si possa raggiungere un accordo amichevole. Se il minor valore è superiore al 10% del prezzo contrattuale, la consegna può essere rifiutata. Altri aspetti relativi alla qualità 20. Se la consegna non corrisponde ad altre condizioni relative alle qualità fissate in contratto, quali ad esempio l'omogeneità e l'autenticità specificate nella Sezione VIII, articoli 23 e 27 delle Regole generali, la differenza deve essere determinata tramite Arbitrato, a meno che un accordo amichevole non possa essere raggiunto. Aspetti non riguardanti la qualità 21. Se si dovesse verificare una differenza durante l'esecuzione del contratto, causata dalla mancata osservanza di condizioni contrattuali non inerenti la qualità, la decisione se c'è stato effettivamente un danno ed il suo ammontare è demandata ad Arbitrato, a meno che non possa essere raggiunta una soluzione amichevole. Sostituzione 22. Qualora si presenti l'occasione, il venditore ha il diritto di sostituire il lotto o i lotti di sementi non conformi al contratto, purché questa sostituzione avvenga entro i termini di consegna stabiliti in contratto. I costi relativi alla sostituzione del o dei lotti saranno sostenuti dal venditore stesso.

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Sezione III. Condizioni speciali per le sementi di oleaginose da fibra 23. Gli articoli 1, 2 e 3 della Sezione 1, Parte B delle presenti Regole specifiche (Vendita su campione) non si applicano alle sementi di oleaginose e da fibra. 24. Uso del termine "ibrido" Nel commercio internazionale di sementi di oleaginose e da fibra, il termine "ibrido" è così definito: un ibrido è il risultato di un incrocio, attraverso impollinazione controllata, fra due o più linee. Nel contratto dovrà essere indicato chiaramente quale tipo di ibrido è oggetto della transazione. 25. Identificazione della varietà La denominazione della varietà deve essere chiaramente indicata nel contratto e dovrà anche apparire sul o sui certificati che accompagnano il lotto. L'uso, sulle etichette e sui certificati, di una denominazione varietale diversa da quella indicata nel contratto, non è consentito. E' severamente vietato affiancare alla denominazione varietale termini che possano dare adito a confusione, quali "tipo", "classe", ecc. 26. Certificazione Dato che le sementi di oleaginose e da fibra sono oggetto di certificazione volontaria o obbligatoria nella maggior parte dei paesi di produzione, dovrà essere chiaramente specificato nel contratto se le sementi dovranno essere certificate o meno. Nel caso in cui il contratto preveda la consegna di "seme certificato", il compratore dovrà accertare se la certificazione effettuata sia valida e accettata nel paese di destinazione. 27. Vendita a numero di semi - unità Nel commercio internazionale delle sementi di oleaginose e da fibra la vendita di sementi a numero di semi costituisce una pratica accettata. In tali casi, il numero minimo di semi per unità deve essere specificato in contratto e su ogni unità di vendita. Al di fuori del minimo, una tolleranza deve essere fissata nel contratto.

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Parte C - SEMENTI DA ORTO
Sezione I. Contratto di moltiplicazione o di produzione su porta-seme dell'acquirente 1. I contratti possono essere conclusi: a) per una data superficie; b) per la moltiplicazione di una determinata quantità di porta-seme (base); c) per una quantità fissata precedentemente. Per i contratti conclusi in questo modo il raccolto totale deve, se conforme alle norme fissate dal contratto, essere consegnato dal moltiplicatore ed essere accettato dall'acquirente. Nel caso in cui il contratto sia concluso per una quantità fissata in precedenza, le condizioni che determinano l'accettazione di un eventuale surplus di produzione debbono essere concordate al momento del contratto. Il moltiplicatore deve: i) ii) indicare all'acquirente la quantità che consegnerà; se l'acquirente ne fa richiesta, inviargli un campione rappresentativo;

iii) richiedere le istruzioni di spedizione. 2. Quando si tratta di colture eseguite su porta-seme dell'acquirente, si applicano le seguenti disposizioni: a) Il porta-seme deve essere consegnato al moltiplicatore al netto di tutte le spese, salvo accordo contrario. Il valore del porta-seme non deve mai essere preteso dall'acquirente, salvo diverso accordo. In caso di varietà ad impollinazione libera, sarà sempre pagato in natura (peso per peso) al momento della consegna. Quando una disposizione interna di uno dei paesi dei contraenti stabilisce un pagamento, questo non deve essere considerato come definitivo, ma portato a debito dell'acquirente e recuperato dal moltiplicatore al momento della consegna. In caso di totale mancato raccolto e salvo accordo contrario, il moltiplicatore dovrà rimborsare il porta-seme al prezzo convenuto in contratto. L'acquirente rimane proprietario del porta-seme non seminato, che deve essergli ritornato su sua richiesta. Per la produzione di sementi ibride, le linee parentali devono essere fornite dall'acquirente al moltiplicatore al netto di tutte le spese, salvo accordo contrario. b) Il moltiplicatore si impegna ad utilizzare per le colture in questione soltanto il porta-seme fornitogli dall'acquirente. c) Il moltiplicatore ha il diritto di effettuare prove, prima di seminare, sul porta-seme circa la presenza delle diverse malattie che si possono trasmettere per seme, indicate nel contratto, e ha pure il diritto di rifiutare di eseguire il contratto se queste malattie sono riscontrate nel porta-seme.

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d) Il moltiplicatore si impegna ad effettuare le colture osservando distanze di isolamento sufficienti o quelle eventualmente prescritte dalle norme tecniche per evitare qualsiasi danno da ibridazione varietale. e) Il moltiplicatore si impegna a seguire le colture e le sementi raccolte con tutte le cure professionali necessarie. f) L'acquirente è responsabile della qualità del proprio porta-seme riguardo la purezza, la facoltà germinativa, l'autenticità e, nel caso di sementi ibride, l'uniformità delle linee parentali. Il moltiplicatore e l'acquirente devono accordarsi circa le responsabilità relativa alla sanità del porta-seme. In caso di facoltà germinativa, purezza o autenticità varietale anormali, l'acquirente deve informarne il moltiplicatore. La normale epurazione deve essere fatta dal moltiplicatore a sue spese. Per tutti i lotti con purezza specifica o varietale anormale e per quelli che presentano una grave anomalia, per esempio: errore di varietà, miscuglio, ecc., il moltiplicatore deve immediatamente avvertire l'acquirente, che può sia annullare l'ordine di coltura, contro il pagamento di un indennizzo, sia ordinare l'epurazione della coltura per la quale sopporterà le spese e i danni che ne dovessero derivare. g) Il moltiplicatore si impegna a tenere informato l'acquirente sullo sviluppo delle colture e a non mancare di avvisarlo immediatamente nel caso in cui il raccolto vada totalmente o parzialmente perduto. In caso di raccolto mancato, deficitario o molto abbondante, il moltiplicatore è obbligato a informare l'acquirente e spiegarne le cause. h) L'acquirente ha il diritto di visitare personalmente in campo le colture eseguite su contratto di moltiplicazione, ma il moltiplicatore non è tenuto a rendere noto i nomi e gli indirizzi dei coltivatori incaricati della moltiplicazione. Durante l'ispezione in campo il moltiplicatore deve accompagnare l'acquirente. i) Il moltiplicatore si impegna a consegnare all'acquirente l'intero raccolto e a non trattenere delle sementi, incluso il porta-seme rimasto, in previsione di ulteriori colture o di altre utilizzazioni. j) Nel caso di varietà protette o non commercializzabili nel paese dove avviene la moltiplicazione, se si verifica una germinazione deficitaria o l'impossibilità di importare o esportare le sementi, le due parti devono trovare un compromesso. Sezione II. Annullamento, sostituzione, danni e responsabilità 3. Se si verifica un minor valore circa la purezza specifica oppure se la facoltà germinativa è inferiore agli standard previsti nell'articolo 24 delle Regole generali e nella Sezione IV della Parte C (Regole specifiche per le sementi da orto), tenendo conto delle tolleranze prescritte nell'articolo 26 delle Regole generali, o se la merce non è conforme ai minimi garantiti in conformità all'articolo 25 delle Regole generali, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto e, nel caso siano insorti, i danni. La sostituzione delle sementi o un abbuono in proporzione alla loro deficienza circa la purezza specifica, il contenuto di umidità, la facoltà germinativa o un reclamo relativo all'aspetto esteriore, può essere concordato amichevolmente tra le parti. 4. L'ammontare dell'indennizzo non può eccedere il valore di fattura più le spese giustificate, dirette e documentate (derivanti dalla spedizione e dal ritorno della merce, inclusi i diritti di dogana, qualora questi non possano essere recuperati), a meno che il Collegio Arbitrale consideri questa compensazione non ragionevole. Sezione III. Sementi di precisione 5. Una semente di precisione è una semente che possiede una elevata germinabilità e che è stata calibrata in funzione delle dimensioni e del peso specifico per ottenere una grandezza ed una emergenza uniformi. La semente di precisione può inoltre essere stata sottoposta ad un processo di pregerminazione per accelerarne la germinazione. La semente è venduta per unità (a numero di semi).

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Sezione IV. Standard per le principali specie

SPECIE Allium fistulosum L. Allium sepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Anethum graveolens L. Anthricus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Atriplex hortensis L. Barbarea verna (B. praecox) Beta vulgaris var. vulgaris (var. cicla L.) Beta vulgaris var.conditiva Alef. (var. Rubra D. C. non L.) Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. Brassica oleracea L. var. gongylodes L. Brassica napa L. var. rapa Brassica oleracea L. Capsicum annuum L. Chicorium endivia L. Chicorium intybus L. Citrullus vulgaris Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duch. Cucurbita moschata (Duch.) Cynara cardurculus L. Cynara scolymus L. Daucus carota L. Eruca versicaria ssp. sativa (Mill.) Foeniculum vulgare P.Mill. Lactuca sativa L. Lens culinaris Medik. Lepidum sativum L.

Purezza 99 99 99 98 97 99 99 99 95 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 99 99 98

Germinazione 80 80 80 75 75 80 80 80 70 85 80 80 85 87 87 85 85 80 80 75 85 85 87 80 85 70 70 80 80 75 85 85 90

SPECIE Nasturitium officinale R.Br. Ocimum basilicum L. Origanum majorana L. Pastinaca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nym Phaseolus vulgaris L. Phaseolus coccineus L Pisum sativum L. convar.medullare Alef. Pisum sativum L. convar. sativum Pisum sativum L. convar. axiphium Alef. Portulaca oleracea L. ssp. sativa (Haw.) Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) Raphanus sativus L. var. sativus Rheum rhabarbarum L Rumex acetosa L. Satureja hortensis L. Scolymus hispan. L. Scorzonera hispan. L. Solanum lycopersicum L. (lycopers. Esculentum Mill.) Solanum melongena L Spinacia oleracia L. Taraxacum officinale Wigers (Leontoden taraxac. L.) Tetradonia tetragonio- ides (Pall.)(T. expen. Thunb. ex Murr) Thymus vulgaris L. Tragopogon porrifol. L Valerianella locusta L. Vicia faba L. Zea mays (sugary) Zea mays (shrunken)

Purezza 98 97 97 95 99 99 99 99 99 99 98 99 99 97 98 97 50 99 99 99 99 97 98 95 96 98 99 99 99

Germinazione 80 75 70 75 75 85 82 87 88 87 80 82 85 80 75 75 45 80 85 75 85 70 85 70 80 85 85 85 80

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Parte D - SEMENTI DI ALBERI ED ARBUSTI
Sezione I. Quantità 1. Se non si è diversamente stabilito, il venditore può consegnare solo una quantità pari al 2% in più o in meno di quella venduta. Sezione II. Stima dei danni Danni dovuti a qualità inferiori 2. Nel caso in cui venga consegnata una partita di sementi con qualità inferiore a quella prevista nel contratto, le seguenti regole si applicano per valutare l'inferiorità o il minor valore. Il minor valore nei riguardi della qualità comprende qualsiasi scarto negativo rispetto alla qualità convenuta. Per esempio, si possono prendere in considerazione i seguenti fattori: la purezza, la germinazione, il contenuto di sementi di altre specie, la presenza di impurità innocue, il contenuto di umidità, etc.. Purezza e germinazione 3. I valori dichiarati nel contratto devono essere espressi in percentuale. A meno che siano escluse, devono essere concesse delle tolleranze. Le tolleranze sono quelle stabilite dall'ISTA o AOSA valide al momento della conclusione del contratto. Per i valori relativi alla purezza si fa riferimento alla Tavola A e per quelli della germinazione alla Tavola B, qui allegate. Il calcolo del minor valore viene fatto applicando la formula seguente: LxA X = -------G dove X = il nuovo prezzo L = la qualità consegnata G = la qualità contrattata A = il prezzo contrattuale

Nel caso in cui il nuovo prezzo differisca dal prezzo contrattuale per un valore superiore al 10%, l'acquirente ha anche il diritto di rifiutare la consegna. Se sia la purezza che la germinazione sono inferiori, viene calcolato il minor valore di entrambe ed i due risultati vengono poi sommati. Se il contratto non stabilisce delle percentuali ma utilizza espressioni del cleaned"), "normale del nuovo raccolto" ("normal of the new harvest"), formulato un reclamo giustificato in proposito, egli ha il diritto di ripulire venditore. In caso di ripulitura sono a carico del venditore tutte le spese e i che indiretti, purché siano conformi alle correnti pratiche commerciali. Contenuto di altre sementi e/o impurità inerti 4. Il contenuto può essere stabilito sia sotto forma di valore massimo che di percentuale, senza ulteriori specificazioni. In quest'ultimo caso, deve essere concessa una tolleranza. Le relative tolleranze sono indicate nella Tavola B. In caso di inferiorità rispetto al contenuto di altre sementi la formula dispone che la differenza tra la qualità consegnata e quella pattuita debba essere moltiplicata per 2. Il venditore, tuttavia, ha il diritto di pagare l'indennizzo o di far ripulire le sementi a sue spese. Qualora il limite venga superato in ragione di un valore superiore al 10% del prezzo di contratto, l'acquirente ha anche il diritto di rifiutare la consegna delle sementi. 5. Se si è riscontrato che la consegna non è conforme ai termini contrattuali circa la purezza, l'acquirente ha il diritto di rifiutare le sementi o di farle ripulire a spese del venditore. tipo "ben pulite" ("well ecc. e l'acquirente ha le sementi a spese del danni insorti, sia diretti

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In caso di ripulitura sono a carico del venditore tutte le spese e i danni insorti, sia diretti che indiretti, purché siano conformi alle correnti pratiche commerciali. Le tolleranze stabilite dall'ISTA o dall'AOSA non vengono applicate in questo caso. 6. Se la consegna non corrisponde ad altre condizioni di qualità fissate in contratto, quali ad esempio l'omogeneità, specificate nella Sezione VIII delle Regole generali, le eventuali differenze devono essere determinate tramite Arbitrato, a meno che un accordo amichevole possa essere raggiunto. 7. Se la merce consegnata non è conforme a quanto pattuito con riferimento a più di un aspetto, il minor valore verrà calcolato per ogni fattore separatamente, con le eccezioni riportate nelle regole specifiche al punto 2. Nel calcolo del minor valore, le parti possono, se lo desiderano, prendere in considerazione un valore migliore risultante da altre analisi. 8. Il venditore perde il beneficio delle tolleranze se queste vengono superate. Danni dovuti a fattori non inerenti alla qualità 9. Se un danno insorge durante l'esecuzione del contratto ed è causato dalla mancata osservanza di condizioni non pertinenti la qualità, sarà un arbitrato a decidere se vi è un danno ed il suo ammontare, sempre che non si possa raggiungere un accordo in via amichevole. In entrambi i casi di inferiorità, il danno sostenuto o il minor valore stesso devono essere valutati dall'acquirente sulla base di prove evidenti. Contro questa valutazione il venditore ha il diritto di chiedere che il Collegio arbitrale convenuto fissi l'ammontare dei danni.

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ALLEGATI TAVOLE PER LE TOLLERANZE Tavola A Tolleranze per la purezza, semi di altre piante coltivate, malerbe e materiale inerte (%) Cifre del contratto 50-100% 1 99.95-100.00 99.90-99.94 99.85-99.89 99.80-99.84 99.75-99.79 99.70-99.74 99.65-99.69 99.60-99.64 99.55-99.59 99.50-99.54 99.40-99.49 99.30-99.39 99.20-99.29 99.10-99.19 99.00-99.09 98.75-98.99 98.50-98.74 98.25-98.49 98.00-98.24 97.75-97.99 97.50-97.74 97.25-97.49 97.00-97.24 96.50-96.99 96.00-96.49 95.50-95.99 95.00-95.49 94.00-94.99 93.00-93.99 92.00-92.99 91.00-91.99 90.00-90.99 88.00-89.99 86.00-87.99 84.00-85.99 82.00-83.99 80.00-81.99 78.00-79.99 76.00-77.99 74.00-75.99 72.00-73.99 70.00-71.99 65.00-69.99 60.00-64.99 50.00-59.99 Cifre del contratto Meno di 50% 2 0.00-0.04 0.05-0.09 0.10-0.14 0.15-0.19 0.20-0.24 0.25-0.29 0.30-0.34 0.35-0.39 0.40-0.44 0.45-0.49 0.50-0.59 0.60-0.64 0.70-0.79 0.80-0.89 0.90-0.99 1.00-1.24 1.25-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.24 2.25-2.49 2.50-2.74 2.75-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-4.99 5.00-5.99 6.00-6.99 7.00-7.99 8.00-8.99 9.00-9.99 10.00-11.99 12.00-13.99 14.00-15.99 16.00-17.99 18.00-19.99 20.00-21.99 22.00-23.99 24.00-25.99 26.00-27.99 28.00-29.99 30.00-34.99 35.00-39.99 40.00-49.99 Tolleranza Sementi non in guscio 3 0.18 0.28 0.34 0.40 0.44 0.49 0.53 0.57 0.60 0.63 0.68 0.73 0.78 0.83 0.87 0.94 1.04 1.12 1.20 1.26 1.33 1.39 1.46 1.54 1.64 1.74 1.83 1.95 2.10 2.23 2.36 2.48 2.65 2.85 3.02 3.18 3.32 3.45 3.56 3.67 3.76 3.84 3.97 4.10 4.21 Tolleranza Sementi in guscio (*) 4 0.21 0.32 0.40 0.47 0.53 0.57 0.62 0.66 0.70 0.73 0.79 0.85 0.91 0.96 1.01 1.10 1.21 1.31 1.40 1.47 1.55 1.63 1.70 1.80 1.92 2.04 2.15 2.29 2.46 2.62 2.76 2.92 3.11 3.35 3.55 3.74 3.90 4.05 4.19 4.31 4.42 4.51 4.66 4.82 4.95

(*) Le sementi che appartengono alle specie in appresso sono da considerarsi come sementi in guscio a meno che non siano state trattate meccanicamente per l'eliminazione delle glumelle: Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Axonopus, Bromus, Chloris, Cynodon, Cynosurus, Dactylis, Deschampsia, Festuca, Lolium, Melinis, Panicum, Paspalum, Poa, Trisetum, Zoysia. 27


Tavola B Tolleranze relative alla germinazione Cifre del contratto Più del 50% 1 99 97-98 94-96 91-93 87-90 82-86 76-81 70-75 60-69 51-59 Cifre del contratto Uguale o inferiore al 50% 2 2 3-4 5-7 8-10 11-14 15-19 20-25 26-31 32-41 42-50 Tolleranze 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tavola C Tolleranze per malerbe e semi di altre piante espresse numericamente Cifre del contratto 1 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-21 22-25 26-30 31-34 35-40 41-45 46-52 53-58 59-65 66-72 73-79 80-87 88-95 96-104 105-113 114-122 123-131 132-141 142-152 153-162 Tolleranza 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Cifre del contratto 1 163-173 174-186 187-198 199-210 211-223 224-235 236-249 250-262 263-276 277-290 291-305 306-320 321-336 337-351 352-367 368-386 387-403 404-420 421-438 439-456 457-474 475-493 494-513 514-532 533-552 Tolleranza 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

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