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Linee guida per l'etichettatura degli imballaggi

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4. ETICHETTATURA PER LA GESTIONE POST CONSUMO DEGLI IMBALLAGGI
Al fine di illustrare le diverse possibilità di etichettatura degli imballaggi per la loro gestione post consumo ai diversi soggetti della “catena dell’imballaggio”, dal produttore al consumatore, sono individuati di seguito, i principali riferimenti legislativi e normativi tecnici che definiscono: l’identificazione dei materiali di imballaggio le indicazioni sulle modalità di raccolta le indicazioni sulle modalità di recupero: riciclo meccanico, riciclo organico l’appartenenza ad un sistema di riutilizzo o recupero

4.1 Riferimenti legislativi
4.1.1 Quadro Europeo Il principale riferimento legislativo internazionale per la gestione degli imballaggi post consumo è la Direttiva 94/62/CE[1] del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata e aggiornata dalla direttiva 2004/12/CE[2]. All’articolo 8, in particolare, prescrive che “per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE[3]”. La decisione 97/129/CE istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema volontario (cfr. paragrafo 4.1.2) di identificazione dei materiali di imballaggio. La direttiva 94/62/CE ha abrogato la direttiva 85/339/CEE[4] sugli imballaggi per liquidi alimentari, dove, per quanto concernente in particolare l’etichettatura, si stabiliva (art. 5) che la possibilità di riempire nuovamente un imballaggio (riutilizzo) dovesse figurare

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sull'imballaggio stesso o sulla sua etichetta, con un contrassegno visibile, di lunga durata e che si conservasse intatto all’atto di apertura. La direttiva comunitaria 94/62, inoltre, considera “essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti”. Inoltre “che conformemente al principio “chi inquina paga” accettino di assumersene la responsabilità” richiedendone “uno spirito di responsabilità solidale”. Con l’articolo 7 si invitano pertanto gli Stati membri ad introdurre “sistemi di: a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate; b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti, al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva. Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche.” A tal fine sono state istituite Organizzazioni Nazionali per la gestione e il recupero degli imballaggi per le quali, in alcuni casi, è prevista la dichiarazione in etichetta di adesione dei soggetti obbligati. L’articolo 13 sollecita gli Stati membri ad adottare “opportune misure affinché gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa: - i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; - il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; - il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato.” La Direttiva dunque suggerisce che sia fatta chiarezza sui marchi utilizzati ma non ne definisce o regolamenta gli ambiti e le modalità di applicazione.

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4.1.2 Quadro Italiano Il principale riferimento nazionale in materia di gestione degli imballaggi post consumo è stato il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22[5] (“Decreto Ronchi”) che ha recepito i principi della Direttiva 94/62 di cui sopra. Fino al 2003 il decreto prescriveva, all’articolo 36 comma 5, che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura”. Pertanto, in attesa di un sistema di identificazione europeo valido per tutti gli imballaggi, si applicava per la sola etichettatura degli imballaggi, o contenitori, per liquidi il Decreto Ministeriale del 28/06/1989[6], nato in attuazione alla Legge 475 del 9/11/88[7]. Legge che, successivamente abrogata e sostituita dal D.lgs 22/97, aveva recepito ed integrato le disposizioni della direttiva 85/339/CEE sugli imballaggi per liquidi alimentari. Il DM 28/06/89 imponeva, quindi, l’obbligo di etichettatura di imballaggi, o contenitori, per liquidi (bottiglia, barattolo, vaso etc. …) specificando la forma e le dimensioni dei marchi e delle iscrizioni da apporre su tali contenitori. Come indicato nell’ Art. 2 “…al fine di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale e' riportata, fra le abbreviazioni elencate nell'allegato 1, quella corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione. Nel caso di contenitori fabbricati con più materiali, e' necessario utilizzare i contrassegni relativi a tutti i materiali che siano presenti nel contenitore in misura superiore al 25 per cento in peso rispetto al totale”. Inoltre, come indicato nell’ Art. 3, comma 1, “…sui contenitori immessi sul mercato interno o sulle loro etichette, deve figurare, chiaramente visibile, l’invito a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso, consistente in un messaggio scritto o in un pittogramma aventi le dimensioni fissate dall’allegato 2”. E continuando al comma 2 “…per i contenitori destinati ad essere resi dopo l’uso e nuovamente

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riempiti, immessi sul mercato interno deve altresì figurare, sul contenitore o sull’etichetta, chiaramente visibile, un’indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle indicate nell’allegato 2, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile”. Esempi di etichettatura istituiti dal Decreto Ministeriale 28/06/89, non più in vigore: Pittogramma (All. II) Contrassegni che specificano il materiale utilizzato per imballaggi e contenitori per liquidi (All. I)

ACC indica che il contenitore è in banda stagnata AL Non disperdere nell’ambiente CA PE PP PS PI PT indica che il contenitore è in alluminio indica che il contenitore è in carta indica che il contenitore è in polietilene. indica che il contenitore è in polipropilene. indica che il contenitore è in polistirene indica che il contenitore è in poliaccoppiati. indica che il contenitore è in poliestruso.

PET indica che il contenitore è in polietilentereftalato.

PVC indica che il contenitore è in polivinilcloruro.

Con la Legge 14/2003[8] , articolo 9, il secondo periodo dell’articolo 36 comma 5 del Decreto Ronchi sopra riportato, è stato soppresso, determinando così anche l’abrogazione del DM del 28 giugno 1989, mentre il Decreto Ministeriale previsto al primo periodo del testo non è stato ancora emanato.

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Tuttavia la Circolare ministero delle attività produttive n°168 del 10/11/2003[9], per l’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, specifica (al punto P) che pur non sussistendo più gli obblighi del DM 28/06/89, “le aziende interessate possono, tuttavia, continuare ad applicare le disposizioni del citato decreto in via facoltativa e, per quanto riguarda i contrassegni, questi possono essere riportati anche nelle forme esistenti negli altri stati membri”. Tale indicazione interessa pertanto esclusivamente gli imballaggi del settore alimentare.

Per quanto riguarda i riferimenti legislativi nazionali, è bene evidenziare che è stato varato il nuovo Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Pubblicato su G.U. 14 aprile 2006, n. 88), che riordina e interviene su quasi tutta la materia, quindi anche sugli aspetti inerenti la gestione degli imballaggi. La parte quarta di questo “Codice dell’Ambiente”, abroga e sostituisce (fatti salvi alcuni provvedimenti) il Decreto Legislativo 22/97. In particolare, riguardo alle indicazioni per l’etichettatura degli imballaggi, ai fini del loro recupero o riciclo, sarà necessario un decreto di attuazione a quanto predisposto dal nuovo Decreto Legislativo. In attesa, pertanto, di un preciso decreto attuativo o di ulteriori disposizioni, sono comunque validi i riferimenti riportati nel presente documento. Il nuovo Decreto Legislativo Norme in materia ambientale all’art. 219 comma 5 prescrive infatti che: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

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Di fatto si riprende quanto in merito riportato dal Decreto Ronchi aggiornato rispetto alla nuova direttiva sugli imballaggi 2004/12/CE. Allo stato attuale pertanto esiste una legislazione nazionale di riferimento che non prevede una disposizione cogente in termini di etichettatura ambientale dell’imballaggio. Si riportano qui di seguito gli allegati della Decisione 97/129/CE

[1] Utilizzare solo lettere maiuscole.

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[1] Utilizzare solo lettere maiuscole.

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[1] Utilizzare solo lettere maiuscole.

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4.2 Riferimenti normativi tecnici

L’etichettatura ambientale è anche disciplinata da una molteplicità di specifiche e norme tecniche elaborate da Enti di Normazione Internazionali (ISO), Europei (CEN) e Nazionali come UNI, in Italia, DIN, in Germania, AFNOR in Francia ecc…. Tra i documenti normativi relativi all’etichettatura ambientale si fa riferimento a: 1. UNI EN ISO 1043-1:2002, Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni Polimeri di base e loro caratteristiche speciali[10] 2. CEN/CR 14311:2002 Packaging – Marking and material identification system[11] 3. UNI EN ISO 11469:2001 Materie Plastiche– Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche[12] 4. UNI EN ISO 14021:2002 Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II) [13]

1. UNI EN ISO 1043-1:2002
Questa norma, che fornisce abbreviazioni e simboli per le materie plastiche e le loro componenti, conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione della Commissione n. 129 del 28 Gennaio 1997.

2. CEN/CR 14311:2002
Questo Rapporto del Comitato Europeo di Normazione propone l’utilizzo di simboli grafici per l’identificazione di alcuni materiali di imballaggio in parallelo al sistema previsto dalla Decisione 97/129/CE, simboli che richiamano quelli già introdotti da alcuni settori dell’industria dell’imballaggio, al fine di non complicarne la comprensione da parte del consumatore.

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I simboli grafici riportati nell’allegato A del CEN Report sono una pura rappresentazione grafica della natura del materiale dell’imballaggio e non implicano la riciclabilità o recuperabilità dello stesso. Il CEN Report riporta l’identificazione rispettivamente di acciaio, alluminio e plastica:

3. UNI EN ISO 11469
I prodotti in plastica, laddove tecnologicamente possibile, possono essere marcati in conformità alla norma UNI EN ISO 11469 al fine di facilitare il loro riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita. L’abbreviazione identificativa del materiale deve essere inglobata tra i due caratteri “>” e “<” e laddove sono presenti più di un polimero si interpone il carattere “+” tra l’abbreviazione oppure il carattere “-“ in presenza di additivi e coadiuvanti. La norma non si applica ai prodotti in plastica che pesano meno di 25 grammi o la cui superficie risulta essere minore di 200 mm2.

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Es.

>PA 66 – GF 30< >PP + LDPE<

poliammide in fibra di vetro 30% polipropilene e polietilene a bassa densità

4. UNI EN ISO 14021
Le asserzioni ambientali auto-dichiarate possono essere fatte da produttori, importatori, distributori, commercianti o chiunque altro ne possa beneficiare. Le asserzioni sono autodichiarazioni che possono essere sotto forma di frasi, simboli, annunci, pubblicità, grafica sul prodotto, su bollettini tecnici di accompagnamento del prodotto o su etichette. Pertanto chi le dichiara, ne è responsabile per ciò che concerne la veridicità del contenuto. Il Mobius Loop rientra nelle asserzioni auto-dichiarate, o di tipo II (cfr. paragrafo 2.2), ed è applicabile a tutti i prodotti e a tutti gli imballaggi riciclabili o in materiale riciclato. Quanto asserito è di responsabilità del dichiarante stesso, e non è verificato da un organismo indipendente. Il ciclo di Mobius, così come tale, non accompagnato da un valore percentuale, deve essere considerato una asserzione di riciclabilità.

es. di Ciclo di Mobius per asserzione di riciclabilità

Il ciclo di Mobius può essere utilizzato anche come asserzione di contenuto riciclato, accompagnato da un valore percentuale indicato come "X %", dove X è il contenuto riciclato espresso come numero intero calcolato in conformità alla regola X % = A/P x100, dove: X è il contenuto riciclato, espresso come percentuale; A è la massa di materiale riciclato; P è la massa del prodotto.

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Il valore percentuale deve essere posizionato all’interno del ciclo di Mobius o all’esterno e immediatamente adiacente al ciclo di Mobius. Inoltre dove è utilizzato il simbolo “contenuto riciclato” (Mobius Loop con % riciclato) esso può essere accompagnato dall’identificazione del materiale.

es. di ciclo di Mobius per asserzione di contenuto riciclato

Le tre varianti del ciclo di Mobius (bianca, nera, e bianca su sfondo circolare nero) sono state studiate per consentire un effetto contrasto su qualsiasi prodotto a cui è applicato. Il disegno del ciclo d Mobius deve soddisfare i requisiti grafici della ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment -- Index and synopsis, simbolo n. 1135.

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4.3 Riferimenti al sistema di gestione nazionale degli imballaggi A fronte della istituzione del sistema italiano CONAI/Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi di cui al Decreto Ronchi (e successivi aggiornamenti e modifiche), è sorta anche la possibilità di comunicare, sull’imballaggio, l’adesione di produttori e utilizzatori al sistema stesso.

Marchio CONAI
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)[14] è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori ed utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi e successivi aggiornamenti e modifiche. CONAI è l’organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il marchio del CONAI, riportato di seguito, è di esclusiva proprietà del Consorzio Nazionale Imballaggi e mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili le aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, facenti parte del sistema CONAI. L'accesso al diritto d'uso del Marchio è aperto a tutti i richiedenti che rientrano in una delle seguenti categorie: - Aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 35 comma 1 lettere q) e r) del Decreto 22/97, aderenti al CONAI ed in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari del Consorzio; La procedura di concessione prevede: a) presentazione al CONAI di domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda Consorziata interessata utilizzando l'apposito modulo; b) esame da parte del CONAI dell'ammissibilità della domanda; c) sottoscrizione del contratto di licenza;

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d) registrazione del contratto su apposito registro dei licenziatari, tenuto a cura del CONAI. La licenza d’uso è concessa a titolo gratuito. L'uso del Marchio può essere concesso a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).

Marchio COMIECO
COMIECO[15] è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Nato nel 1985 da un gruppo di aziende interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”, si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ottobre 1997 secondo quanto previsto dall’articolo 40 del Decreto Ronchi. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, degli obiettivi di recupero e riciclo previsti dal Decreto Ronchi. COMIECO promuove un marchio registrato, riportato di seguito, da utilizzare sui singoli imballaggi per certificare l’appartenenza al sistema nazionale degli imballaggi a base cellulosica. L’accesso al diritto d’uso è aperto ai produttori, gli importatori di imballaggi finiti e tutte le altre aziende comunque associate a COMIECO. Per i produttori italiani il marchio è applicabile solo se hanno acquistato materiale per imballaggio da aziende in regola con il Dlgs 22/97 (iscritte al Consorzio o che si sono organizzate autonomamente - da parte del venditore di materiali per imballaggio il simbolo di appartenenza al Consorzio in questo caso viene riportato in fattura). Il marchio COMIECO, con il codice progressivo attribuito al socio, viene posto sull’imballaggio, sulla carta intestata, sui documenti contabili, ecc. a scelta dell’associato.

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Marchio CiAl
CiAl[16] è il consorzio nazionale senza fini di lucro nato nel 1997 che rappresenta l’impegno assunto dai produttori di Alluminio e dai produttori e utilizzatori di imballaggi in Alluminio nella ricerca di soluzioni per ridurre, e recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell’ambiente. Il Consorzio, costituito secondo le indicazioni della normativa nazionale, ha tra i propri compiti quello di garantire il recupero degli imballaggi in Alluminio post-consumo, nonché di promuovere e sviluppare la raccolta differenziata organizzata dai comuni italiani. Il marchio CiAl è un marchio proprietario del Consorzio Imballaggi Alluminio. L’accesso al diritto d’uso è aperto alle imprese consorziate CiAl che ne facciano richiesta. Il marchio CiAl può essere posto sull’imballaggio, sulla carta intestata, sui documenti contabili, ecc. dell’impresa concessione. L’uso del Marchio può essere concesso anche a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario) anche in questo caso deve essere fatta apposita richiesta di concessione. consorziata secondo quanto indicato nella

Altri consorzi
I consorzi CO.RE.PLA. (plastica), CO.RE.VE. (vetro), Consorzio Nazionale Acciaio e Rilegno non hanno adottato un proprio marchio o etichetta applicabile sugli imballaggi.

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4.4 Riferimenti a casi particolari di marcatura italiana di prodotto
Marchio ”Plastica Seconda Vita” (PSV)
Il marchio PSV identifica i prodotti composti da materie plastiche da riciclo. Con la circolare del Ministero Ambiente del 4 agosto 2004[17] sono state diffuse le indicazioni per adempiere agli obblighi imposti dal DM 203/2003[18], in base al quale Enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico hanno l'obbligo di acquistare almeno il 30% dei beni di cui necessitano tra i prodotti provenienti dal riciclo. Per favorire il Green Public Procurement (GPP), le associazioni di settore Federazionegommaplastica, PlasticsEurope Italia e il consorzio CO.RE.PLA. hanno costituito un organismo no profit, denominato I.P.P.R. Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, a cui possono aderire i riciclatori di rifiuti plastici post-consumo e i produttori di manufatti ottenuti dalla trasformazione di plastiche post-consumo. IPPR ha costituito il marchio ecologico “Plastica Seconda Vita” (PSV) per certificare materiali e manufatti di cui il produttore garantisce l’identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale di materie plastiche da post-consumo. Per ottenere la certificazione, il fabbricante deve presentare la richiesta di uso del Marchio PSV a IPPR con apposita modulistica (contenete dati generali del fabbricante ed una relazione tecnica sulle caratteristiche del prodotto). I.P.P.R. si avvale dell’Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.) quale ente certificatore professionalmente abilitato per l’effettuazione dell’analisi documentale e della verifica ispettiva, finalizzate al successivo rilascio del marchio di conformità “Plastica Seconda Vita” (come indicato nel Regolamento Generale per la certificazione di prodotto con il marchio di conformità ecologica “Plastica Seconda Vita”- gennaio 2005[19]). L’iter certificativo e la licenza d’uso prevedono il pagamento di una quota secondo quanto quantificato nel tariffario IPPR. Le disposizioni generali per l’utilizzo del marchio sono descritte nel Regolamento per l’uso marchio “Plastica Seconda Vita”[20] consultabile sul sito http://www.ippr.it.

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Marchio CPR System
CPR System è una Cooperativa tra gli attori della filiera agroalimentare, che propone un sistema di imballaggi riutilizzabili, riciclabili, a sponde abbattibili per il settore distributivo dell'ortofrutta. Il sistema si basa sull'acquisto delle cassette da parte dei soci produttori e su un costo di gestione calcolato in relazione alle reali movimentazioni effettuate. Attraverso "Centri Logistici " CPR System garantisce la disinfezione, la rigranulazione ed il completo riutilizzo degli imballaggi a sponde abbattibili.

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4.5 Indicazioni e panoramica su alcune possibilità di “etichettatura ambientale”degli imballaggi
Riassumendo quindi questa prima parte delle Linee guida, i punti cardine sono: • • • • non esiste obbligo di etichettatura ambientale per i materiali di imballaggio ma se si fa allora… … si deve utilizzare la codifica alfa numerica della decisione 97/129/CE … si deve utilizzare la simbolistica prevista dalle norme tecniche … si può associare ma non combinare la codifica alla simbolistica .

Al momento, come espresso al paragrafo 4.1.1., l’unico riferimento legislativo è la decisione 97/129/CE, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Questa decisione ha definito un sistema di identificazione di materiali di imballaggio attraverso numerazioni e abbreviazioni (codici alfa-numerici). A livello europeo e attualmente anche nazionale, non esiste un obbligo di etichettatura ambientale dei materiali di imballaggio, ma gli operatori che intendessero volontariamente indicare in etichetta o direttamente sugli imballaggi la natura del materiale devono utilizzare il sistema di identificazione riportato negli allegati della decisione 97/129/CE. I codici alfanumerici possono essere associati, ma non combinati tra loro a piacere, ai rispettivi simboli grafici identificativi del materiale d’imballaggio, come riportato nel documento del CEN CR 14311:2002 Packaging – Marking and material identification system e nella UNI EN ISO 14021:2002 relativamente al Mobius Loop. L’utilizzo di questi simboli è volontario e specifico per ciascun materiale: pertanto, qualora si vogliano utilizzare entrambe le modalità di identificazione, non è consentito combinare tra loro codici alfanumerici e simboli di materiali diversi (es. eclatante è l’uso improprio del simbolo della plastica).

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In accordo con la circolare ministeriale 168/2003 infine, per gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari, le aziende interessate possono continuare ad applicare in via facoltativa le disposizioni del citato decreto del 28/06/1989 (abrogato dalla legge 14/2003), recante le regole relative ai requisiti e contenuti dei marchi e delle iscrizioni. Si fa presente che, nel caso particolare dei materiali di imballaggio in plastica i numeri del sistema di identificazione (1, 2, 3, 4 …) sono preceduti dallo “0” qualora si faccia riferimento ai documenti normativi tecnici di cui al paragrafo 1.2, al contrario di quanto invece riportato nella decisione 97/129/CE. Trattasi solo di una differenza formale e non sostanziale tra i due sistemi di numerazione. Diversi materiali plastici, correntemente utilizzati negli imballaggi, non sono classificati e quindi non hanno ancora un codice alfa-numerico assegnato. Si segnala che può essere utilizzato (come riscontrato in alcuni casi presenti sul mercato) il numero 7 oppure 07 per indicare “altri materiali” diversi da quelli elencati.

Si evidenzia, inoltre, che la Dec. 97/129 fornisce indicazioni solo per i poliaccoppiati costituiti da materiali diversi (carta/plastica/alluminio). Nel caso di poliaccoppiati costituiti esclusivamente da materiali plastici, si segnala che è anche possibile indicare tutti i polimeri che costituiscono l’imballaggio secondo la norma tecnica UNI EN ISO 11469. Riguardo a indicazioni sulle modalità di raccolta, recupero e riciclo, al momento il riferimento è dato dall’articolo 13 della Direttiva 94/62 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che invita gli Stati Membri a prendere le opportune misure affinché sia diffusa l’informazione sulle modalità di raccolta.

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In generale, a livello Europeo, non esiste quindi una codifica di etichettatura per l’informazione sulle modalità di raccolta, Tuttavia esistono alcune singole iniziative, definite da codici interni elaborati da imprese particolarmente sensibili e attente al tema. In accordo con la circolare ministeriale 168/2003 infine, per il packaging del settore alimentare, le aziende interessate possono continuare ad applicare in via facoltativa le disposizioni del citato decreto del 28/06/1989 (abrogato dalla legge 14/2003), recante le regole relative ai requisiti e contenuti delle iscrizioni (art. 3). Brevemente, si riportano le principali etichette relative ai più comuni materiali di imballaggio e all’informazione sulle modalità di raccolta e separazione che possono essere utilizzati a livello nazionale, con l’indicazione del riferimento (normativo, di standard o di consorzio) che le introduce, ricordando che l’utilizzo dei simboli proposti è volontario.

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Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia                                                   ACCIAIO

Descrizione
Abbreviazione e numerazione per l’identificazione del materiale acciaio

Etichettatura

Riferimento

FE

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Decisione 97/129/CE

Simbolo grafico acciaio

CR 14311:2002

Simbolo grafico riciclabilità

UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva riciclabilità

Imballaggio riciclabile

UNI EN ISO 14021:2002

Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato
ATTENZIONE: la differenza tra il “simbolo grafico riciclabilità” e il “simbolo grafico materiale riciclato” è l’indicazione della % di contenuto di riciclato DM 28/06/89 UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in

Non disperdere nell’ambiente

via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare DM 28/06/89

Simbolo grafico divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare Regolamento Generale per l'’utilizzo del marchio CONAI

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

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Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia                                                   ALLUMINIO

Descrizione
Abbreviazione e numerazione per l’identificazione del materiale alluminio

Etichettatura

Riferimento

ALU 41

Decisione 97/129/CE

Simbolo grafico alluminio

CR 14311:2002

Simbolo grafico riciclabilità

UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva riciclabilità

Imballaggio riciclabile

UNI EN ISO 14021:2002

Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato
ATTENZIONE: la differenza tra il “simbolo grafico riciclabilità” e il “simbolo grafico materiale riciclato” è l’indicazione della % di contenuto di riciclato DM 28/06/89 UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in

Non disperdere nell’ambiente

via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare DM 28/06/89

Simbolo grafico divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare Regolamento Generale per l'’utilizzo del marchio CONAI

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale di filiera

www.cial.it

Istituto Italiano Imballaggio

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Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia                                                   CARTA

Descrizione

Etichettatura
- PAP 20 Cartone ondulato* - PAP 21 Cartone non ondulato** - PAP 22 Carta

Riferimento

Abbreviazione e numerazione per l’identificazione del materiale carta

-

23 24 … 39

numerazione prevista per eventuali nuove tipologie

Decisione 97/129/CE

n.d.r.:* grammatura > 200g/m2 ** grammatura < 200g/m2(comunemente noto come “cartoncino”)

Simbolo grafico riciclabilità

UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva riciclabilità

Imballaggio riciclabile

UNI EN ISO 14021:2002

Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato
ATTENZIONE: la differenza tra il “simbolo grafico riciclabilità” e il “simbolo grafico materiale riciclato” è l’indicazione della % di contenuto di riciclato DM 28/06/89 UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in

Non disperdere nell’ambiente

via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare DM 28/06/89

Simbolo grafico divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

Regolamento Generale per l'’utilizzo del marchio CONAI

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

COMIECO Statuto e Regolamento Consortile

Istituto Italiano Imballaggio

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                                                 

Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia LEGNO

Descrizione
- FOR
Abbreviazione e numerazione per l’identificazione del materiale legno

Etichettatura
50 51 52 53 … 59 Legno Sughero numerazione prevista per eventuali nuove tipologie - FOR -

Riferimento

Decisione 97/129/CE

-

Simbolo grafico riciclabilità

UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva riciclabilità

Imballaggio riciclabile

UNI EN ISO 14021:2002

Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato
ATTENZIONE: la differenza tra il “simbolo grafico riciclabilità” e il “simbolo grafico materiale riciclato” è l’indicazione della % di contenuto di riciclato

UNI EN ISO 14021:2002

DM 28/06/89

Frase descrittiva divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in

Non disperdere nell’ambiente

via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare DM 28/06/89

Simbolo grafico divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare Regolamento Generale per l'’utilizzo del marchio CONAI

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

Istituto Italiano Imballaggio

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Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia                                                   PLASTICA

Descrizione
PET HDPE PVC LDPE PP PS 1 2 3 4 5 6 7 8 … 19

Etichettatura
Polietilentereftalato Polietilene ad alta densità Cloruro di polivinile Polietilene a bassa densità Polipropilene Polistirolo numerazione prevista per eventuali nuove tipologie
>”abbreviazione polimero I” +”abbreviazione polimero II” < >”abbreviazione polimero I” –“abbreviazione additivo/coadiuvante %”<

Riferimento

Decisione 97/129/CE

Abbreviazione e numerazione per l’identificazione del materiale plastica

UNI EN ISO 11469:2001

Simbolo grafico Plastica

CR 14311:2002

Simbolo grafico riciclabilità

UNI EN ISO 14021:2002 UNI EN ISO 14021:2002 UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva riciclabilità Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato

Imballaggio riciclabile

ATTENZIONE: la differenza tra il “simbolo grafico riciclabilità” e il “simbolo grafico materiale riciclato” è l’indicazione della % di contenuto di riciclato DM 28/06/89

Frase descrittiva divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in

Non disperdere nell’ambiente

via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare DM 28/06/89

Simbolo grafico divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

Regolamento Generale per l'’utilizzo del marchio CONAI

Istituto Italiano Imballaggio

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Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia                                                   VETRO

Descrizione
Abbreviazione e numerazione per l’identificazione del materiale vetro

Etichettatura
GL GL GL 70 71 72 73 74 … 79 vetro incolore vetro verde vetro marrone numerazione prevista per eventuali nuove tipologie

Riferimento

-

Decisione 97/129/CE

Simbolo grafico riciclabilità

UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva riciclabilità

Imballaggio riciclabile

UNI EN ISO 14021:2002

Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato
ATTENZIONE: la differenza tra il “simbolo grafico riciclabilità” e il “simbolo grafico materiale riciclato” è l’indicazione della % di contenuto di riciclato DM 28/06/89 UNI EN ISO 14021:2002

Frase descrittiva divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via

Non disperdere nell’ambiente

facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare DM 28/06/89

Simbolo grafico divieto di dispersione nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare

Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

Regolamento Generale per l'’utilizzo del marchio CONAI

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Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia                                                   IMBALLAGGI COMPOSTI/POLIACCOPPIATI

Descrizione

Etichettatura
L’abbreviazione: C/abbreviazione del materiale prevalente in peso: Esempi: C/PAP se il materiale prevalente è cellulosico C/LDPE se il materiale prevalente è polietilene a bassa densità C/ALU se il materiale prevalente è alluminio La numerazione: C/ … 80 carta e cartone/metalli vari C/ … 81 carta e cartone/plastica C/ … 82 carta e cartone/alluminio C/ … 83 carta e cartone/latta C/ … 84 carta e cartone/plastica/alluminio C/ … 85 carta e cartone/plastica/alluminio/latta

Riferimento

Abbreviazione e numerazione per l’identificazione dei materiali composti / poliaccoppiati

Decisione 97/129/CE

C/ … C/ … C/ … C/ … C/ … C/ … C/ …

90 91 92 95 96 97 98

plastica/alluminio plastica/latta plastica/metalli vari vetro/plastica vetro/alluminio vetro/latta vetro/metalli vari

Esempi: C/PAP 84 per un materiale di imballaggio composto da carta o cartone, plastica e alluminio, con prevalenza di carta o cartone (Es. brick) C/LDPE 90 per un materiale di imballaggio composto da plastica e alluminio, con prevalenza plastica. (Es. conf. caffè) C/GL 95 per un materiale di imballaggio composto da vetro e plastica, con prevalenza di vetro. (Es. cosmesi)
DM 28/06/89

Frase descrittiva divieto di dispersione nell’ambiente
Non disperdere nell’ambiente

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare DM 28/06/89

Simbolo grafico divieto di dispersione nell’ambiente Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale

(abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare Regolamento Generale per l'’utilizzo del marchio CONAI

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4.6 Allegato I. Decisione 97/129
Decisione della Commissione che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revisione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva; considerando che il sistema di identificazione sarà riesaminato periodicamente ed eventualmente modificato secondo la procedura istituita dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE, ha adottato la presente decisione: Articolo 1 La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione. Articolo 2 Ai sensi della presente decisione:

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- valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE qualora siano pertinenti; - per "composto" s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura. Articolo 3 La numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione figurano negli allegati. Il loro uso sarà volontario, nel caso dei materiali plastici menzionati all'allegato I, dei materiali di carta e cartone menzionati all'allegato II, dei metalli menzionati all'allegato III, dei materiali in legno menzionati all'allegato IV, dei materiali tessili menzionati all'allegato V, dei materiali in vetro menzionati all'allegato VI, e dei materiali composti menzionati all'allegato VII. La decisione sull'eventuale introduzione del sistema di identificazione su base obbligatoria per uno o più materiali può essere adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1997. Per la Commissione Ritt Bjerregaard Membro della Commissione ALLEGATI: si veda pag. 8

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