Personal tools
You are here: Home Norme Comune di Rovereto Gara pulizie immobili comunali 2005 Capitolato d'oneri del bando Pulizie Comune di Rovereto 2005
Document Actions

Capitolato d'oneri del bando Pulizie Comune di Rovereto 2005

Allegato A?¿

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'appalto di servizio di pulizia e sanificazione giornaliera, periodica e straordinaria degli uffici comunali del Comune di Rovereto, di seguito denominato Comune, di cui all'allegato A, da effettuarsi con l'osservanza delle norme di seguito riportate, delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative, da eseguirsi in lotto unico.

Il servizio di pulizia, di cui al presente Capitolato, si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali, poggioli, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza degli edifici o loro porzioni adibiti a sedi di uffici comunali, nonché ai relativi arredi ed attrezzature, con la sola esclusione dei locali tecnologici (centrali termiche, sale macchine ascensori) e dello sgombero neve.

Le metrature e la destinazione delle aree indicate nel presente Capitolato e la loro ripartizione per tipologia di locale sono da ritenersi non strettamente determinanti al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto. Pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.

Si specifica che i dati riferiti alle metrature:

  • sono calcolati al netto delle pareti e strutture;
  • non sono soggetti a verifica, a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti per l'intero lotto, superiori al 5%, da verificarsi al momento della consegna del servizio;
  • con riferimento alle scale non viene considerato lo sviluppo complessivo, bensì solamente il vano scale per ogni singolo piano;
  • l'ascensore risulta assegnato a corpo, considerando come superficie quella della cabina;
  • relativamente alle aree esterne, intese come cortili aperti e/o parcheggi interni ed esterni costituenti pertinenze delle sedi degli Uffici comunali, il calcolo delle superfici viene computato a 1/20.

Si precisa inoltre, per quanti fossero interessati, sarà possibile effettuare un sopralluogo presso tutti gli immobili previsti nell'allegato A, presentandosi direttamente presso i relativi uffici comunali in orario di apertura al pubblico.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha decorrenza dal 1 ° giorno del mese successivo alla data della firma del contratto ed ha durata di sei anni; con possibilità per entrambe le parti di recedere dal contratto solo dopo i primi tre anni, con preavviso di almeno sei mesi.

Viene fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Comune qualora alla scadenza del primo anno, da considerarsi come periodo di prova il servizio, risultasse eseguito in maniera non soddisfacente.

Il giudizio dell'Amministrazione è comunque da considerarsi insindacabile in entrambe le fattispecie previste nei paragrafi primo e secondo del presente articolo.

Nel caso in cui al termine del contratto il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo; in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.

ART. 3 - MODIFICAZIONI DELL'APPALTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici, qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

  1. estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche a locali e/o aree non contemplati nell'allegato A al presente Capitolato;
  2. diminuire temporaneamente o definitivamente le aree e/o le superfici comprese nell'allegato A al presente Capitolato;
  3. variare la destinazione d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia;

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il compenso contrattuale sarà adeguato proporzionalmente sulla base del prezzo al metro quadrato.

Le variazioni di cui sopra possono essere richieste:

  • in aumento fino al 50% rispetto al totale delle superfici indicate nell'allegato A;
  • in diminuzione fino al 30% rispetto al totale delle superfici indicate nell'allegato A.

Ove l'aumento o la riduzione del servizio, sia disposta. per una superficie superiore ai limiti sopra indicati, l'Appaltatore potrà avvalersi della facoltà di recesso da esercitarsi entro 60 giorni dalla data comunicata dal Comune per l'aumento o la diminuzione, fermo restando la continuazione della gestione di cui all'art. 2.

Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, verranno comunicate all'Appaltatore mediante lettera raccomandata e rientreranno cosi automaticamente nell'ambito di efficacia contrattuale.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato per uniformità di dizione si elencano le definizioni delle operazioni di pulizia universalmente riconosciute.

  • scopatura a secco: asportazione dei vari tipi di sporco solido;
  • scopatura ad umido: asportazione dei vari tipi di sporco con mezzi atti a non sollevare la polvere;
  • spolveratura: asportazione dei vari tipi di polvere con mezzi atti a non sollevare la polvere;
  • lavaggio: solubilizzazione ed asportazione dei vari tipi di sporco con modalità e mezzi idonei secondo il substrato da trattare;
  • sanificazione: complesso di procedimenti ed operazioni, atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione;
  • pulizia straordinaria: pulizia una tantum da eseguirsi dopo lavori di manutenzione (opere murarie, tinteggiatura, ecc.) o a seguito di cambio di utilizzo di locali comprendente scopatura a secco, lavaggio a fondo del pavimento, deragnatura, pulizia a fondo di tutto il mobilio, infissi, vetri, tende, punti luce, battiscopa, con eventuale deceratura e ceratura radicale mediante l'uso di appositi macchinari e prodotti.

Le prestazioni giornaliere, da effettuarsi per ogni giorno di funzionamento degli uffici (cinque o sei o sette giorni a seconda del Servizio di appartenenza come da allegato A)

  1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:
    • aspirazione con attrezzatura specifica dei pavimenti in moquettes e/o degli eventuali tappeti, usando le necessarie precauzioni;
    • scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento con apposito detergente, comprese le superfici sottostanti gli arredi di facile rimozione (cassettiere mobili, sedie ecc.);
    • lavaggio con apposito detergente degli atri, scale e ingressi, corridoi, ascensori, compresi relativi pulsantiere, corrimano e maniglie;
  2. pulizia ad umido degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computer , calcolatrici, ecc.), delle scrivanie e loro accessori (cassettiere, allunghi, ecc.), dei piani di servizio, dei davanzali interni, disinfezione degli apparecchi telefonici;
  3. lavaggio, disinfezione, deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienico- sanitari, dei relativi pavimenti, sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e degli accessori;
  4. svuotamento dei cestini e sostituzione, ove necessario, del sacco a perdere ed eventuale lavaggio dei cestini stessi; pulizia e lavaggio dei posacenere e asporto in appositi sacchi del materiale di risulta (vedi art. 6 raccolta differenziata);
  5. pulizia vetri di protezione delle scrivanie (sportelli);
  6. caditoie e griglie degli scarichi pluviali di poggioli, terrazze, cortili e garage dovranno essere tenute pulite da detriti, fogliame o quant'altro possa arrecare ostruzione o intasamenti;
  7. i davanzali esterni ed i poggioli dovranno essere mantenuti puliti anche dall'eventuale guano dei piccioni;

Le prestazioni periodiche prevedono:

Frequenza mensile:

  1. lavaggio a fondo di tutti i tipi di pavimento, ad esclusione di quelli in moquettes, utilizzando appositi detersivi per ogni tipo di superficie;
  2. spolveratura e deragnatura di pareti e soffitti;
  3. lucidatura e ripristino della lucentezza, con sistema di tipo spray - cleaning con macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro totale, dei pavimenti dei corridoi, atri ed ingressi la cui manutenzione sia attuata con cere sintetiche;
  4. lavaggio e disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficacia battericida delle piastrelle di rivestimento dei servizi igienici;
  5. pulizia delle terrazze e dei poggioli, escluso lo sgombero neve;
  6. pulizia delle superfici radianti (termosifoni, condizionatori, ecc.);
  7. pulizia dei locali uso magazzino, archivi-deposito, dei cortili aperti, parcheggi interni ed esterni, costituenti pertinenze delle sedi degli Uffici comunali;
  8. aspirazione con attrezzatura specifica dei divani, poltrone, poltroncine e sedie con rivestimento in tessuto;
  9. lavaggio con apposito detergente delle porte, dei portoncini, porte a vetro.

Frequenza quadrimestrale:

  1. pulizia con apposito detergente della parte esterna di armadi e pareti attrezzate;
  2. pulizia dei corpi illuminanti;
  3. pulizia con apposito detergente di tutte le superfici vetrate interne ed esteme, relativi infissi e veneziane ove esistenti; eventuali pulizie di vetrate esterne non accessibili dall'interno dovranno essere effettuate con l'uso di attrezzature idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio. E' fatto espresso divieto di operare sulle aiuole o zone verdi.

Frequenza annuale:

  1. lavaggio con sistema ad estrazione di liquidi, o con altro efficace sistema equivalente, dei pavimenti in moquettes;
  2. lavaggio con le adeguate metodologie mediante asporto e riposizionamento di tappeti, anche di tipo "persiano", e tende non del tipo frangisole, da effettuarsi al termine del periodo di riscaldamento dei locali;

Le puliziie straordinarie, come sopra definite, saranno richieste al bisogno dal Comune con almeno sette giorni di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza per i quali potrà essere ridotto il termine di preavviso. Qualora l'Appaltatore non potesse eseguire dette pulizie entro il termine abbreviato, il Comune si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Ditta senza indennizzo alcuno all'Appaltatore.

ART. 5 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio di pulizia si riferisce a pareti, soffitti, controsoffitti, pilastri, nicchie, scale, pianerottoli, atri, mobili, porte, stipiti, infissi e serramenti interni ed esterni, vetri di qualunque tipo e in qualunque posto ubicati, tapparelle ed imposte varie, cassonetti, veneziane e similari (con relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), corpi illuminanti da muro ed a soffitto (con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), lampade spia, radiatori ed altri corpi riscaldanti, zoccolature, ventilatori a soffitto, corrimano, ringhiere, ascensori (porte interne ed esterne), montacarichi (porte interne ed esterne), balconi, terrazzi, intercapedini dei cortili, marciapiedi, maniglie, grate di protezione, frutti elettrici, specchi, estintori, quadri, ganci, attaccapanni, posacenere, portarifiuti, elementi igienico-sanitari, cappe di aspirazione, calcolatrici, targhe, davanzali, macchine per ufficio, computer, stampanti, fax, modem, apparecchi telefonici, citofoni, pulsantiere, tutto il materiale di arredamento ordinario quale il mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie e componente, scaffali, le attrezzature non sanitarie, tappeti e zerbini.

La pulizia delle apparecchiature elettriche, elettroniche e telefoniche, deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni per non danneggiare le apparecchiature stesse.

L 'elencazione di cui sopra e di cui al precedente art. 4 non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Appaltatore dagli ulteriori adempimenti utili all'esecuzione delle operazioni necessarie per eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

Le metodologie e le operazioni descritte nel progetto di svolgimento del servizio presentato dall'Impresa in sede di gara, sono per essa vincolanti, anche ove prevedano condizioni migliorative rispetto alle prestazioni indicate al precedente art. 4, pena le sanzioni previste dal presente Capitolato.

ART. 6 - MATERIALI IMPIEGATI E RIFIUTI

Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità - dosaggi - avvertenze di pericolosità).

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata secondo la regolamentazione e condizioni in vigore durante l'appalto, attualmente è prevista la differenziazione tra: carta, residuo, presso tutte le postazioni lavoro, oltre multi- materiale, presso i distributori di vivande.

L'Appaltatore dovrà quindi provvedere allo sgombero dei materiali di risulta, derivante allo svuota mento dei cestini/contenitori presenti e, a mezzo appositi sacchi, al conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati presso i singoli immobili.

Tali prestazioni devono essere eseguite durante tutta la durata del contratto, conformemente agli orari di funzionamento delle strutture.

Le prestazioni di pulizia dovranno essere effettuate senza creare alcun disagio o pericolo alle attività stesse, e ottemperando a quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune mette a disposizione dell'Appaltatore gratuitamente per l'espletamento del servizio:

  • acqua ed energia elettrica necessaria con esclusione della fornitura di energia elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezzature non direttamente pertinenti al servizio;
  • presso ogni immobile ripostigli per la custodia degli apparecchi di pulizia e dei materiali limitatamente al fabbisogno settimanale.

Il Comune si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati per controllarne lo stato di manutenzione e di pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

  1. il servizio di pulizia giornaliero deve essere eseguito al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici comunali (indicativamente 8.00 - 18.30 salvo orari specifici di determinati servizi); la pulizia periodica dei vetri di cui al precedente art. 4 potrà essere effettuata anche in orario d'ufficio previa intesa con i relativi responsabili;

  2. fornitura a propria cura e spese di:

    • divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura nonché relativi cartellini di riconoscimento;
    • sacchi per la raccolta di rifiuti urbani compresi quelli per la raccolta differenziata;
    • a ciclo continuo sapone liquido neutro nei distributori, carta igienica di buona qualità, asciugamani di carta monouso, sacchetti igienici, copriwater;
    • materiale di pulizia: detersivi, detergenti, disinfettanti, disincrostanti, cere antisdrucciolevoli; tali materiali dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili, i mobili egli arredi;
    • tutte le attrezzature atte ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
    • ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio.
  3. provvedere al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici non pulibili dall'interno. Le relative attrezzature impiegate dovranno essere idonee ad assicurare il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori addetti evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio con espresso divieto di operare sulle aiuole;

  4. fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo n. 626/94 e s.m.i.;

  5. garantire la conformità delle macchine impiegate per la pulizia alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. In particolare tutte le macchine a funzionamento elettrico devono essere collegate a dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra, nonché avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente;

  6. applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dall'Appaltatore una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso;

  7. L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature che dei prodotti utilizzati, ed il Comune non sarà responsabile in caso di danni o furti;

  8. presentare al Comune - Servizio Entrate e Patrimonio - entro 30 giorni dall'assunzione del servizio di pulizia il calendario annuale degli interventi di pulizia periodica di cui all'art. 4. Eventuali variazioni al calendario dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto allo stesso Servizio;

  9. L'Appaltatore e per esso il suo personale dipendente deve:

    • svolgere il servizio negli orari prestabiliti;
    • rispettare i piani di lavoro eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
    • mantenere il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti o notizie in genere;
    • presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico, muniti del cartellino di riconoscimento;
    • non creare disordine tra le documentazioni presenti su scrivanie e tavoli da lavoro;
    • provvedere a consegnare all'Economato del Comune ogni oggetto ritrovato durante le operazioni di pulizia;
    • lasciare immediatamente i locali del Comune al termine del servizio;
    • segnalare tempestivamente al Servizio Entrate e Patrimonio eventuali rotture o malfunzionamenti riscontrati durante le operazioni di pulizia;
    • a semplice richiesta del Comune introdurre ed osservare metodologie atte a verificare il personale sul luogo dove viene effettuato il servizio.

    É fatta comunque salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio, o che abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

  10. sostituzione tempestiva del personale assente (es. malattia) onde poter garantire la continuità del servizio;

  11. è obbligo dell'Appaltatore indicare al Comune il nome di un responsabile che assuma i necessari contatti, regolarmente e quotidianamente con gli Uffici Comunali competenti.

ART. 9 - SICUREZZA

E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta da parte del Comune, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge, in particolare il Decreto Legislativo n. 626/94 e s.m., per garantire L'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti del Comune e dei terzi manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sui cantieri oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed ad adottare le cautele e misure del caso.

Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

ART. 10 - PERSONALE

L'Appaltatore deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, oltre a quello previsto dalla "Clausola sociale" di cui all'art. 11, che opererà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, risultando così il Comune estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni normative in materia di avviamento al lavoro.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel D.Leg. vo n. 626/94 e s.m.i. ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, per tutta la durata degli stessi, ("Verbale di accordo stipulato in data 25.05.2001, tra le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL"), nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è obbligato inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza. Al Comune resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Si stabilisce che per il trattamento economico complessivo dei Soci lavoratori delle Società Cooperative appaltatrici costituisca riferimento il Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed in particolare il "Verbale di accordo stipulato in data 25.05.2001, tra le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL ".

L'Appaltatore si impegna a trasmettere al Comune - Servizio Entrate e Patrimonio - entro 30 giorni dall'assunzione del servizio di pulizia l'elenco nominativo dei dipendenti con l'indicazione delle qualifiche. delle mansioni ricoperte con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità operativa e degli immobili presso i quali prestano servizio. comunicando tempestivamente ogni sostituzione.

Al fine di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione il subentro alla Ditta cessante è regolamentato dal '"Verbale di accordo stipulato in data 25.05.2001, tra le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL".

ART. 11 - CLAUSULA SOCIALE

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto, di procedere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definiti dall'art. 4, comma 1, L. 381/1991, come modificato dalla L. 193/2000. In particolare deve utilizzare, per i lavori in oggetto, almeno due persone part time (18 ore).

L'appaltatore è tenuto ad assumere e impiegare, nei limiti di cui sopra, le persone svantaggiate già utilizzate nello svolgimento del servizio oggetto di gara dalla Ditta e/o Cooperativa che gestiva in precedenza il servizio, qualora queste persone dovessero essere licenziate entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione dei servizi ad altro soggetto. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione comunale riguardante il suddetto personale da assumere, la ditta Appaltante dovrà elaborare i progetti individualizzati secondo quanto previsto dal comma quinto e seguenti del presente articolo. Resta inteso che il numero delle persone svantaggiate da assumere nell'ambito della gara comprende quelle già eventualmente in carico alla Ditta nell'esercizio dell'attività oggetto della gara.

Gli inserimenti lavorativi sono gestiti direttamente dall'Appaltatore. Qualora il personale svantaggiato non sia già assunto ai sensi del secondo comma, il Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto, segnalerà alla Ditta Appaltante una rosa di nominativi di persone potenzialmente inseribili in un programma lavorativo. Il Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto potrà includere nella segnalazione anche personale svantaggiato già dipendente della Ditta Appaltante; tale personale potrà essere considerato, ai fini della presente clausola sociale, solo se adibito ai lavori oggetto della convenzione. Dall'elenco di nominativi la Ditta aggiudicataria avrà la possibilità di scartare al massimo il 60% (arrotondato per difetto fino al raggiungimento di una percentuale che rappresenti un numero intero di individui) dei soggetti segnalati. Nel caso in cui le segnalazioni non intervengano nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione o risultino insufficienti, la Ditta potrà scegliere il personale svantaggiato mancante tramite altri canali.

Entro 30 giorni dalla predetta segnalazione o, in caso di mancata o insufficiente segnalazione, a decorrere dal termine di cui al precedente periodo, la Ditta Appaltante eseguirà la selezione del personale ed elaborerà dei progetti individualizzati che andranno valutati dal Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto.

I progetti individualizzati dovranno comunque prevedere:

  1. il piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti svantaggiati;
  2. le modalità di verifica in itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti;
  3. la corrispondenza, nel limite del possibile, tra attitudini e caratteristiche dei soggetti dell'intervento e tipo di lavoro offerto;
  4. le modalità di formazione professionale permanente delle persone in inserimento.

In sede di valutazione il Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto potrà imporre specifiche prescrizioni in merito ai contenuti dei singoli progetti.

Una volta valutati positivamente i progetti individuali da parte del Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto (con le eventuali prescrizioni aggiuntive), la Ditta Appaltante procederà entro 5 giorni all'inserimento lavorativo, comunicando i nominativi al Servizio medesimo.

La ditta Appaltante, entro 15 giomi dal loro verificarsi, comunicherà ai Servizi Attività Sociali del Comune di Rovereto le cessazioni, le quali dovranno essere ripristinate secondo le modalità e nei termini sopra previsti per gli inserimenti da effettuarsi a seguito di aggiudicazione.

La Ditta Appaltante ha l'obbligo di inviare semestralmente al Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto copia del libro matricolare relativo ai sei mesi precedenti e di comunicare contestualmente i seguenti dati relativi allo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione:

  • elenco del personale impiegato;
  • elenco del personale svantaggiato di cui alla presente clausola;
  • ore lavorative totali;
  • ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato.

La Ditta Appaltante, dietro comunicazione del Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto e con il coinvolgimento delle strutture che hanno collaborato all'individuazione dei soggetti svantaggiati, parteciperà a periodici incontri di verifica relativi all'andamento del Progetto complessivo di reinserimento sciale e dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate. La Ditta è inoltre tenuta a permettere attività di controllo e verifica da parte del Comune di Rovereto, fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi le vengano richiesti.

In caso di violazione rispetto alla presente clausola l'Amministrazione provvederà a diffidare per inscritto la Ditta aggiudicataria affinché rimuova entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso il quale il Comune di Rovereto potrà procedere alla risoluzione unilaterale della presente convenzione.

L 'assunzione del personale svantaggiato deve avvenire secondo le procedure evidenziate e comunque entro sei mesi dalla decorrenza della convenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale che, allo stesso modo di gravi e reiterate violazioni di quanto previsto dalla presente clausola, porta alla risoluzione della convenzione senza alcuna necessità di diffida.

ART. 12 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato deve essere formato nel campo della pulizia e sanificazione e deve risultare appositamente addestrato per l'esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza personale, dei criteri di pulizia e sanificazione e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a:

  • istruire gli operatori con specifici corsi professionali all'inizio del presente appalto e a ripetere annualmente un corso di aggiornamento;
  • presentare al Comune - Servizio Entrate e Patrimonio entro 30 dall'avvio del servizio, il calendario dei corsi, tenendo conto che tutto il personale impiegato per l'esecuzione di pulizie deve aver partecipato al primo corso entro tre mesi dalla data di avvio del servizio.

L'Appaltatore deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i.

ART. 13 - RESPONSABlLITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi dall'adempimento del servizio di pulizia.

L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante del Comune alla presenza di una persona all'uopo incaricata dall'Appaltatore, in modo tale da consentirne la stima. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore;

Qualora l'Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul compenso di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, al momento della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa per tutta la durata dell'appalto, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00.- (unmilionecinquecentomila,OO.-), per sinistro, per persona e per animali o cose.

ART. 14 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore farà capo esclusivamente per ciò che riguarda l'espletamento del servizio al Servizio Entrate e Patrimonio.

L'esecuzione dei lavori sarà sottoposto a verifica e controllo. Il Comune, per mezzo dei suoi incaricati ed in presenza dell'incaricato dell'Appaltatore eserciterà la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio, anche con controllo sul rispetto di quanto indicato in sede di offerta (orari, procedure, materiali e macchinari impiegati, ecc.).

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali riscontrate in contraddittorio con l'incaricato dell'Appaltatore, il Comune ha la facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Ove ciò non fosse possibile o conveniente per il Comune, il Servizio di cui sopra provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal compenso in prima scadenza.

Nel caso di reiterato inadempimento il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso all'Appaltatore con semplice lettera raccomandata.

Il Comune si riserva altresì il diritto di affidare la continuazione del servizio di pulizia ad altra ditta, addebitando all'Appaltatore inadempiente ogni eventuale maggior onere e qualsiasi altro danno che possa derivare al Comune, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 15 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

Fermo restando quanto già previsto all'art, 13, il Comune avrà la facoltà di applicare le seguenti penali, previo contraddittorio tra le parti:

  1. qualora non vengono rimossi entro i termini indicati nella diffida, gli inadempimenti contestati per iscritto dal Comune, verrà applicata una penale, proporzionale alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo mensile; l'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'Appaltatore, o sulla cauzione definitiva; nel caso di recidiva si potrà applicare quanto previsto dal successivo art. 16.
  2. nel caso di inadempimenti, successivi ad una prima diffida il Comune si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione delle prestazioni contestate all'Appaltatore, nonché di rivalersi su quest'ultimo per il rimborso della relativa spesa.
  3. qualora non vengano fornite entro i termini fissati le documentazioni e le certificazioni richieste dal Comune verrà applicata la penalità prevista al punto 1.

ART. 16 - CAUZIONE CONTRATTUALE

L'Appaltatore dovrà costituire, in sede di offerta, una cauzione provvisoria pari al 5% del valore della base di appalto nelle forme di legge e in conformità a quanto stabilito dal bando integrale di gara.

L'Appaltatore dovrà inoltre costituire, in sede di sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, come risultante dalla procedura di gara, nelle forme di legge e in conformità a quanto stabilito dal bando integrale di gara.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di altre eventuali pendenze.

ART. 17 - RECESSO

L'Appaltatore, successivamente al primo triennio di effettuazione del servizio, è tenuto in qualsiasi momento all'accettazione del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

ART. 18 - COMPENSO E REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo contrattuale spettante all'Appaltatore per il completo espletamento del servizio, omnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell'Appaltatore dal presente Capitolato, è stabilito per un importo annuo a metro quadrato al netto dell'I.V.A., come determinato in relazione agli esiti della gara d'appalto, con il limite massimo stabilito dall'Amministrazione nella misura di € 17,00.- al netto di I.V.A. con la seguente precisazione:

  • le superfici oggetto del servizio sono calcolate in base a quanto previsto dall'art. 1 indipendentemente dal numero di giorni settimanali di funzionamento degli uffici (cinque o sei o sette giorni a seconda del Servizio di appartenenza come da allegato A).

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. n. 117 dd. 13.03.1999 verranno considerate inammissibili, ed escluse automaticamente, le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

Tale corrispettivo sarà inoltre aggiornato su richiesta dell'Appaltatore, per i periodi annuali successivi al primo con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente a quello a cui il corrispettivo stesso si riferisce.

Gli aggiornamenti successivi al primo si attueranno applicando l'aumento ISTAT ai corrispettivi corrisposti all'Appaltatore nell'anno precedente e, pertanto, già aggiornati.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la revisione periodica eventualmente da applicarsi sulla base della pubblicazione dei prezzi di riferimento di cui all'art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724 e s.m.i.

Il compenso per le pulizie straordinarie, previo idoneo preventivo concordato contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione, è attribuito sulla base delle ore lavorative impiegate, e non in base ai metri quadrati, alle tariffe stabilite dal C.C.N.L. di categoria ed alle leggi previdenziali ed assistenziali risultanti da atti ufficiali. Nessun compenso sarà quindi riconosciuto per i materiali e l'attrezzatura impiegati.

Il corrispettivo per l'appalto sarà versato dal Comune di Rovereto all'Appaltatore mediante mandati di pagamento mensili esigibili presso il Tesoriere Comunale, con emissione dei relativi titoli di spesa a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture emessa dall'Appaltatore, sempre che le fatture stesse siano state riconosciute regolari e che l'Appaltatore abbia presentato al Comune la documentazione prevista dall'art. 5 della L. 25.01.1994 n. 82. L'esecuzione delle eventuali pulizie straordinarie sarà fatturato a parte.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per inadempienze da parte dell'Appaltatore, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio appaltato, il Comune procederà, previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il termine prescritto, alla risoluzione del contratto, trattenendo a titolo di risarcimento danni il deposito cauzionale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.

Il Comune si riserva altresi di risolvere unilateralmente il contratto anche in caso di cessazione dell'attività, cessione dell'azienda, concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore.

Per qualsiasi ragione si venga alla risoluzione del contratto l'Appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fino all'espletamento del nuovo appalto.

ART. 20 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore non può subappaltare nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente capitolato né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva senza il consenso scritto del Comune che non è tenuto in alcun modo a giustificarne il rifiuto.

La cessione ed il subappalto non autorizzati costituiscono causa di scioglimento del contratto fatta salva per il Comune l'azione di esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

Qualora il Comune autorizzi in subappalto una quota del servizio l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Comune dei lavori subappaltati.

Si fa comunque riferimento all'art. 18 del Decreto Legislativo 157/95 nonché dell'art. 18 della Legge 55/90 e s.m.i. al quale il primo fa rinvio.

ART. 21 - ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune e l'Appaltatore in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definita in via amministrativa, sarà deferita ad un Collegio arbitrale costituito da tre componenti qualificati, di cui uno nominato dal Comune, uno dall'Appaltatore ed il terzo di comune accordo tra le parti. In difetto di nomina entro dieci giorni dalla richiesta, ed in mancanza di accordo, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale di Rovereto su richiesta della parte più diligente.

Gli Arbitri decideranno senza formalità di giudizio e la decisione relativa sarà inappellabile, rinunciando le parti al ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le spese di giudizio sono anticipate dalla parte che avanza domanda di arbitrato. La decisione degli Arbitri si estende alle spese di giudizio ed alla liquidazione dei danni.

Il Foro competente è quello di Rovereto.

ART. 22 - RINVIO

L'Appaltatore, oltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato, è soggetto inoltre alla esatta osservanza di tutte le seguenti norme, nessuna esclusa:

  • Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157;
  • Legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità;
  • Legge 25 gennaio 1994 n. 82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale 07 luglio 1997 n. 274;
  • Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
  • norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti;
  • D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117 Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici;
  • Legge 8 novembre 1991n. 381 e s.m.i. Disciplina delle cooperative sociali;
  • ogni altro provvedimento che venisse emanato nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato, sia in termini di modifica e/o integrazione di norme vigenti e sia in termini di nuove norme nonché di coordinamento delle stesse.

ART. 23 - SPESE ED IMPOSTE

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al contratto di appalto ed alla sua stipulazione (con esclusione dell'I.V.A.).

L'Appaltatore assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivantigli nei confronti del Comune.

ART. 24 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art 23 lett. b) del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, nonché del D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117 e precisamente in base ad una graduatoria elaborata con riferimento a vari elementi:

A - RELAZIONE RIGUARDANTE LA PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE-METODOLOGICHE-TECNICHE (progetto tecnico) con fattore ponderale 60:

In particolare si avrà riferimento ai seguenti elementi:

  • SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO - con fattore ponderale complessivo 20.

    La ditta deve:

    1. descrivere sinteticamente l'organizzazione che intende dare al servizio di pulizia da fornire, schematizzando: l'organigramma del personale impiegato con le relative mansioni e il monte ore previsto, il ciclo di produzione giornaliera, il calendario dei lavori periodici (con fattore ponderale 10);
    2. descrivere la proposta per la gestione di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, evidenziando in particolare le attività che verranno svolte dalle persone inserite, i modelli ed i criteri del progetto, oltre alle modalità di raccordo con i Servizi Attività Sociali del Comune di Rovereto (con fattore ponderale 10).

    punti da 0 a 1 (di cui 0,5 riferiti al "Progetto di inserimenti lavorativi") con fattore ponderale 20

  • METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE - con fattore ponderale complessivo 20.

    La ditta deve fornire un'analisi sintetica e schematica delle metodologie che intende adottare sotto il profilo tecnico e organizzativo, dove il rapporto mq./ora non sia superiore a 300.

    Per rapporto mq./ora si intende il rapporto derivato tra:

    MQ. COMPLESSIVI PARI A MQ. 12.560 (di cui all'allegato A) e N° TOTALE ANNUO DI ORE LAVORO PREVISTO PER I SOLI ADDETTI ALLE PULIZIE GIORNALIERE.

    punti da 0 a 1 (di cui 0,7 riferiti al "Rapporto mq./ora") con fattore ponderale 30

    AI FINI DEL PUNTEGGIO SI ATTRIBUIRANNO:

    • 0 PUNTI - ALLA PRESTAZIONE MINIMIMA POSSIBILE CON RAPPORTO PARI O SUPERIORE A 300 MQ./H. ;
    • 1 PUNTI- ALLA PRESTAZIONE MASSIMA OFFERTA, ASSEGNATA ALLA DITTA CHE OFFRE IL MINOR NUMERO DI MQ/ORA-
  • STRUMENTI ED ATTREZZATURE - SICUREZZA E TIPO DI MACCHINE UTILIZZATE - con fattore ponderale complessivo 5.

    La ditta deve presentare in modo riassuntivo e schematico gli strumenti e le attrezzature che intende utilizzare, precisando sinteticamente come intende tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori.

    punti da 0 a 1 con fattore ponderale 5

  • MIGLIORIE CONTRATTUALI - con fattore ponderale complessivo 5.

    La ditta può proporre delle condizioni che per soluzioni offerte siano migliorative, offrendo dei servizi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal Capitolato d'oneri, debitamente motivate e oggettivamente valutabili.

    punti da 0 e 1 con fattore ponderale 5

L'attribuzione del punteggio ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente tra 0 (prestazione minima possibile, che corrisponde a quella di Capitolato) e 1 (prestazione massima offerta) espresso in valori centesimali a ciascun elemento dell'offerta.

Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali indicati (il coefficiente vieneviene moltiplicato per il fattore ponderale) e la somma che ne risulta determina il punteggio totale tecnico-qualitativo attribuito all'offerta (progetto tecnico).

B - PREZZO con fattore ponderale 40

L 'offerta deve specificare la composizione del prezzo, annuo, con riferimento a:

  1. N. ADDETTI IMPIEGATI (distinti per mansioni e livelli);
  2. ORE DI LAVORO previste separando le operazioni GIORNALIERE dalle operazioni PERIODICHE (correlato al n° degli addetti impiegati distinti per mansioni e livelli);
  3. COSTI PER MACCHINARI (rispetto al prezzo annuo proposto);
  4. COSTI PER ATTREZZATURE (rispetto al prezzo annuo proposto);
  5. COSTI PER PRODOTTI (rispetto al prezzo annuo proposto).

E' COMUNQUE INAMMISSIBILE L'OFFERTA IL CUI COSTO LAVORO SIA INFERIORE AL COSTO DEL CCNL DI CATEGORIA E DALLE LEGGI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI;

Al fine della determinazione del coefficiente relativo al prezzo si utilizza la seguente formula:

   (coeff. totale     )            Pi (P+basso) x C (coeff. 40) 
X  (attribuito al     )   =    ------------------------------------
   (concorrente iesimo)                 PO (P offerto)

Allegato A?¿


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: