Legge 8 novembre 1991, n. 381 - annotazioni
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S.n.577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione) , come modificato dall' art. I della legge 2 aprile 1951, n.302, è il seguente:
- Art. 26 (Requisiti mutualistici)
Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
- divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le cooperative.
Il testo dell'art.13 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dall art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6, comma I, lettere c) e d), della presente legge, è il seguente:
- Art. 13 {Riordinamento del registro prefettizio)
Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
- tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
- (soppressa).
Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:
- Sezione cooperazione di consumo;
- Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
- Sezione cooperazione agricola;
- Sezione cooperazione edilizia;
- Sezione cooperazione di trasporto;
- Sezione cooperazione della pesca;
- Sezione cooperazione mista;
- Sezione cooperazione sociale
Oltre che nella sezione per essere specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.
Il testo dell'art. 2 del citato D.L.C.P.S. n. 1577/1947 è il seguente:
- Art. 2 (Ispezioni)
La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.
Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia''.
- Note all'art.4:
Il testo degli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge n. 354/1975 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è il seguente:
- Art. 47 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 663/1986) (Affidamento in prova in al servizio sociale)
- Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
- Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
- L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.
- Se l'istanza di cui al precedente comma 3 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione; è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
- All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
- Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
- Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidatosi adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
- Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
- Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
- Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
- L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prove.
- L'esito positivo del periodo di prove estingue la pena e ogni altro effetto penale
Nota
La Corte Costituzionale , con sentenza 4/11/1989, n. 386 (Gazzetta Ufficiale19 Luglio 1989,n. 28- serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47 primo comma così come sostituito dall'art. 11 della 10 ottobre 1986 n. 663 nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata.
La Corte costituzionale con sentenza 13-22 dicembre 1989 n. 569 (Gazzetta Ufficiale 27 Dicembre 1989 n. 52 - serie speciale) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 47 terzo comma, nella parte in cui non prevede che anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato por essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
La Corte costituzionale con sentenza 15 Ottobre 1987, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 4 Novembre 1987 n. 46 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova- non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
- Art. 47-bis (aggiunto dall'art. 12 della legge n. 663/1 986) (Affidamento in prova in casi particolari)
- Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1 bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.
- Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito, In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.
- Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.
- Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
- Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.
- Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.
- L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.
- Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.
- Art. 47-ter (aggiunto dall'art. 13 della legge n. 663/1986) (Detenzione domiciliare)
- La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente
parse residue di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono
essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio
sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
- donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
- persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
- La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.
- Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedure di cui al comma 4 dell'art. 47.
- Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art 254-quater del codice di procedure penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
- Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grave sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
- La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
- Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.
- II condannato che essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
- La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
- La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente
parse residue di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono
essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio
sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
Nota
La corte Costituzionale, con sentenza 4/13 aprile 1990, n. 215 (Gazzetta Ufficiale 18 aprile n.16- serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter primo comma, n. 1 nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto. Qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
- Art. 48 (come modificato dall'art. 29 della legge n. 663/1986) (Regime di semilibertà)
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.
Il testo dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, come sostituito dall'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, poi modificato dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è il seguente:
- Art. 18 (Istituzione della commissione centrale per le cooperative)
È istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:
- il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al 6;
- un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale, nonché del sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto commissariato per l'alimentazione;
- i rappresentanti del Movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;
- un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.
In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.
I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.
La commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze. La segreteria della commissione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.
- Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 10 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- Art. 10 (Poteri degli ispettori)
Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti. Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni. Entro quindici giorni dalla data del verbale l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.
L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.
Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria e di ispezione straordinaria. Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.
Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.
Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Il testo dell'art. 11 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
- Art. 11 (Effetti delle ispezioni)
In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.
Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui ai primo comma del presente articolo, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la commissione centrale, può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1926 n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n.998, nonché agli articoli 2543, 2544, 2545 del codice civile.
I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa con quello dell'Agricoltura e delle Foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.
Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Per il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L.C.P.S. numero 1577/1947, si veda in nota all'art. 3.
- Note all'art. 7:
Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n.637/1972 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) è il seguente:
- Art. 3 (Esenzioni).
Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalità di cui al comma medesimo.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizioni di reciprocità. Le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (sopra riportate) sono state sostituite dall'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle successioni e donazioni, approvato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, del seguente tenore:
- Art. 3 ( Trasferimenti non soggetti all'imposta).
- Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
- I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.
- Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.
La tabella A, parse II, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e discipline dell'imposta sul valore aggiunto) concerne i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.
- Nota all'art. 10:
- La legge n. 1815/1939 reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".
- Nota all'art 12:
Il testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile è il seguente:
Il testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile è il seguente: Art. 2365 (Assemblea straordinaria). L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452. Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni sull'assemblea), secondo comma. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 173):
Presentato dal sen. SALVI ed altri il 9 luglio 1987.
Assegnato alla II commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13, 20 gennaio 1988.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede deliberante, il 12 marzo 1988.Esaminato dalla II commissione, in sede deliberante, il 27 ottobre 1988, 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre 1988, in un testo unificato con atto n: 438 (VECCHI ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 3391):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XII.
Esaminato dalla XI commissione il 9 febbraio 1989; 6 aprile 1989; 13 marzo 1991; 22 maggio 1991; 3 luglio 1991 e approvato il 4 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 669 (CRISTOFORI ed altri). 1645 (GARAVAGLIA ed altri), 2617 (BORGOGLIO ed altri), 2964 (GRILLI ed altri) e 5507- (PIRO ed altri).
Senato della Repubblica (anno n. 173 438/B):
Assegnato alla II commissione (Lavoro), in sede deliberante. il 26 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XIII e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla II commissione il 18 settembre 1991 e approvato il 23 ottobre 1991.