Legge 25 novembre 1971, n. 1096
Disciplina dell’attività sementiera
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Legge 25 novembre 1971, n. 1096 * (1)
PREMESSA
Il testo che segue è stato redatto allo scopo di facilitare la consultazione della legge n. 1096/71. Esso non ha alcun valore legale rispetto ai testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cui si rimanda per efficacia. Trattasi, quindi, di uno strumento di documentazione che non impegna la responsabilità dell’E.N.S.E.
a cura di Domenico Cerrato e Pier Giacomo Bianchi - Affari Generali ENSE * Successivi atti normativi di modifica e integrazione:
- Legge 20 aprile 1976, n. 195 (G.U. n. 124 del 12 maggio 1976); - D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373 (G.U. n. 199 del18 luglio 1978); - D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517 (G.U. n. 217 del 9 agosto 1982); - D.M. 14 dicembre 1987, n. 600 (G.U. n. 92 del20 aprile 1988); - D.M. 27 aprile 1989 (G.U. n. 62 del 15 marzo 1990); - D.M. 7 giugno 1991, n. 206 (G.U. n. 164 del 15 luglio 1991); - D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. n. 265 del 10 novembre 1992); - D.M. 9 luglio 1993 (G.U. n. 177 del 30 luglio 1993); - D.M. 3 giugno 1997 (G.U. n. 161 del 12 luglio 1997); - D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 (G.U. n. 131 del 8 giugno 2001); - D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2003); - Legge 6 aprile 2007, n.46 ( G.U. n. 84 del 11 aprile 2007). - D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150 (G.U. n. 211 del 11 settembre 2007);
Disciplina dell’attività sementiera (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 22 dicembre 1971. (2) Per il regolamento di esecuzione si veda il D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065. (3) Al fine di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli anni. (4) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213). (5) In luogo di Comunità economica europea leggasi Unione europea. (6) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, decreto legislativo 300/1999, cit.). (7) Nella presente legge, ogni riferimento al concetto di "vendita", si intende fatto al concetto di "commercializzazione", ai sensi dell'art. 2, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Per "commercializzazione" si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come: a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione; b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto.
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(8) I riferimenti alle direttive 66/400(CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, si intendono fatti alle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE. (9) I testi tra parentesi quadra [ ] non sono più vigenti. (10) La titolazione degli articoli è dei curatori del testo.
Capo I – Attività sementiera rilascio della licenza di esercizio
Materia regolata dalla legge Articolo 1 La produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3. La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 3, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività sementiera Articolo 2(1) La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.
(1) Articolo così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs 2 agosto 2007, n. 150. Nota all’articolo 2 L’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150 – a cui si rimanda – ha sostituito la licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri con l’autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Ricorso avverso il diniego di rilascio della licenza Articolo 3 (1) Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento il ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni.
(1) Articolo così come sostituito dall'art. 21, legge 20 aprile 1976, n. 195. Legge 1096 del 25-11-71.doc 2 04/06/2008
Capo II – Obblighi inerenti all’esercizio dell’attività sementiera
Denuncia coltivazioni istituite per la produzione di seme di categoria base Articolo 4 I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri *, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base **.
* Soppresso con D.P.R. n. 531/78. * * Con circolare n. 31022 del 24 febbraio 2000 la Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali del Mi.P.A.A.F. ha disposto che la comunicazione deve essere inviata all’ENSE e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Registro di carico e scarico Articolo 5 (1) I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate. I produttori di sementi, sotto la loro responsabilità possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purché anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge. Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonché le modalità di tenuta del registro stesso.
(1) Articolo così come sostituito dall'art. 22, legge 20 aprile 1976, n. 195.
Capo III – Classificazione dei prodotti sementieri
Gruppi di prodotti sementieri Articolo 6 Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2); 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive; 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili; 5) miscugli. Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.
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Categorie e requisiti dei prodotti sementieri Articolo 7 Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie: 1ª categoria: di base (élite); 2ª categoria: certificata; 3ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: a) categoria di base - le sementi ed i materiali di moltiplicazione, con l’esclusione dei tuberi seme di patata, debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati (1); b) categoria certificata - le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati; c) categoria commerciale - le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale. Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.
(1) Lettera integrata dall’art.2 del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
Sementi di piante agrarie ed arbustive Articolo 8 Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie: 1ª categoria: originaria; 2ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: a) categoria originaria - le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita; b) categoria commerciale - le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione. Costitutore: qualifica e compiti Articolo 9 Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varietà di specie agraria, varietà vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura *. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore di una varietà od i suoi aventi causa, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varietà. In tal caso l'incaricato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume gli obblighi del costitutore.
* Soppresso dall’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 450, del 28 marzo 2000. Legge 1096 del 25-11-71.doc 4 04/06/2008
Miscugli Articolo 10 È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità superi la percentuale ponderale del cinque per cento. Salvo quanto disposto con il successivo comma, la commercializzazione dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; è inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli è ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3. (1) Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la commercializzazione di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.
(1) Comma così come modificato dall'art. 4, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Capo IV – Condizioni per l’immissione in commercio
Imballaggi e cartellino del produttore Articolo 11 (1) Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 *. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10: a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge; b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta. È fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previste dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni
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documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali è, comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento”. È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso. (1)
(1) Articolo così come sostituito dall'art. 5, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. * Con successivi atti normativi di modifica e integrazione.
Cartellino di ufficiale certificazione Articolo 12 I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere commercializzati, posti in commercializzazione o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operatività in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dallo ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41 (1). L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate. I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalità della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge (2). Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non è obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione (2).
(1) Comma così come sostituito dall'art. 24, legge 20 aprile 1976, n. 195. (2) Comma così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373.
Locali di commercializzazione Articolo 13 Nei locali adibiti esclusivamente alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione. Nei locali adibiti alla commercializzazione promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti
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cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione». Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento Articolo 14 Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni. I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche. Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali , ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari (1). Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può altresì autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 né nei cataloghi di varietà delle Comunità europee (2). Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.
(1) Si veda anche il decreto ministeriale 2 marzo 1973 , il decreto ministeriale 15 marzo 1973 e il decreto ministeriale 4 aprile 1973. (2) Comma aggiunto dall'art. 25, legge 20 aprile 1976, n. 195.
Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri Articolo 15 Chi commercializza o pone in commercializzazione prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse, sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Capo V – Importazione dei prodotti sementieri
Condizioni per l’immissione in commercio di prodotti sementieri importati Articolo 16 *
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L'importazione di materiali sementieri subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovrà avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta (1). Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata all'osservatorio per le malattie delle piante ** competente per territorio, che, con le modalità che saranno fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comunicherà al medesimo i quantitativi effettivamente importati (1). Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi. È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonché le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura (2).
* Con D.M. 4 giugno 1997 (G. Uff. n. 151 del 1° luglio 1997) sono state trasferite alle regioni le competenze relative al Nulla Osta all’importazione dei materiali sementieri provenienti da Paesi Terzi. ** Attualmente: Servizio Fitosanitario Regionale (1) Comma aggiunto dall'art. 26, legge 20 aprile 1976, n. 195. (2) Comma aggiunto dall'art. 6, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Cartellino della ditta importatrice Articolo 17 I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali. È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonché le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. È fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino (1). Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreché detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico. Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene. Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organi che le hanno effettuate (2).
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(1) Comma così come sostituito dall'art. 27, legge 20 aprile 1976, n. 195. (2) Comma aggiunto dall'art. 27, legge 20 aprile 1976, n. 195. Nota all’articolo 17 - Con nota n. 37271 del 15 novembre 1996 la Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali del Ministero delle Risorse Agricole , Alimentari e Forestali ha chiarito “ che dal 1° gennaio 1993 a seguito della realizzazione del Mercato Unico le frontiere intracomunitarie sono state abolite ed i vegetali ed i prodotti vegetali possono circolare liberamente nei Paesi dell’Unione Europea. Pertanto si deve ritenere che non sono più applicabili le disposizioni della normativa sementiera nazionale, relativamente all’apposizione del cartellino dell’importatore, di cui all’art.17 della legge 1096/71, e alla tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti sementieri importati dai Paesi intracomunitari, di cui all’art.18 della medesima legge 1096/71. Così come sono decadute le disposizioni relative al nulla osta d’importazione dei prodotti sementieri, di cui all’art.5 del D.M. 2 agosto 1985. Invece rimane l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico da parte dell’importatore delle sementi provenienti da paesi terzi ai sensi dell’art.18 della legge 1096/71 e dell’art.14 del regolamento di esecuzione della predetta legge”. - omissis.
Registro di carico e scarico dei prodotti sementieri importati Articolo 18 Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute. I prodotti di sementi muniti di licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico scarico previsto dal precedente articolo 5.
Capo VI – Registri di varietà
Norme per l’iscrizione delle varietà Articolo 19 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome (1) (2). Dopo il 1º luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali (2). L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. L'iscrizione è disposta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri *, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura (3).
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La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41 (1). Per la varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varietà e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. [Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte d’ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo]. A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche. [Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000]. [Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute (1)]. Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 ** può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. (4) Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari: a) non presentino rischi per il consumatore; b) non inducano in errore il consumatore; c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. (4) La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (4) (5).
* Soppresso con D.P.R. n. 531/78. ** Abrogato e sostituito dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n .224 (S.O. n.138 alla G.U. n.194 del 22agosto 2003). (1) Comma così come sostituito dall'art. 28, legge 20 aprile 1976, n. 195. (2) Comma così come modificato dall'art. 6, decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206. Legge 1096 del 25-11-71.doc 10 04/06/2008
(3) Comma così come modificato dall'art. 28, legge 20 aprile 1976, n. 195. (4) Comma aggiunto dall'art. 7, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. (5) La Commissione istituita dal sottoriportato articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 è stata costituita con D.M. del 17 maggio 2002. articolo 1 1. –omissis2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della salute, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della salute; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione né oneri di missione a carico dello Stato. 4. La Commissione di cui al comma 3: a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2; b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni; c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa; d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali. 5. – omissis 6. – omissis 7. – omissis -
Varietà da conservazione e varietà prive di valore intrinseco Articolo 19/bis (1) (2) Al fine di promuovere la conservazione in situ e l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede all’istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell’effettiva unicità, le “varietà da conservazione”, come definite al comma 2. Si intendono per “varietà da conservazione” le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante: a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;
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c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124. L’iscrizione delle “varietà da conservazione” nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall’obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell’esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell’impiego. Ai fini dell’iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall’art.19. Per quanto non previsto dal presente articolo l’iscrizione delle “varietà da conservazione” nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le “varietà da conservazione” iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda agricola condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità per l’esercizio di tale diritto. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell’iscrizione nei registri di cui all’art.19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall’art.1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1 , è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(1) Articolo così come sostituito dall'art. 2-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2007, n. 46. (2) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto 18 aprile 2008 - pubblicato nella GU n. 122 del 26 maggio 2008 – ha emanato le disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione.
Cancellazione della varietà dai registri Articolo 20 La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.
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Qualora trattasi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.
Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all’ambiente Articolo 20/bis (1) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su proposta dei Ministeri della salute o dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà: a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità; b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena (2). In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.
(1) Articolo inserito dall'art. 9, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. (2) Il testo del protocollo è riportato nell’allegato A della decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 n. 2002/628/CE.
Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all’ambiente o perché non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale Articolo 20/ter (1) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione: a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie; b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
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c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma è presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche su proposta dei Ministeri della salute o dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.
(1) Articolo inserito dall'art. 9, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Capo VII - Controlli e certificazione
Esecuzione dei controlli Articolo 21 Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'esercizio di tali compiti. Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 29, legge 20 aprile 1976, n. 195.
Certificazione degli esiti del controllo Articolo 22 Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi. Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate. Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.
Ente nazionale delle sementi elette Articolo 23 L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica (1).
(1) Si veda , al riguardo, l’art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
Capo VIII - Norme particolari riguardanti prodotti sementieri di taluni generi e specie
Istituzione obbligatoria dei registri varietali Articolo 24 L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie «Beta vulgaris L.» da zucchero e da foraggio, nonché per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibre, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge. Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge (1). La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio dell’Unione Europea n. 2002/54/CE* del 13 giugno 2002, 401 e 402 del 14 giugno 1966, n. 2002/56/CE ** e n. 2002/57/CE *** del 13 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
(1) Con D.P.R. 24 novembre 1972 (G.U. n. 44 del 17 febbraio 1973) sono stati istituiti i registri obbligatori delle varietà. * La direttiva 2002/54/CE abroga e sostituisce la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966 ** La direttiva 2002/56/CE abroga e sostituisce la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966 *** La direttiva 2002/57/CE, successivamente modificata dalle direttive 2002/68/CE e 2003/45/CE, abroga e sostituisce la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969. Nota all’articolo 24 - Con D.M. 15 giugno 1981 è stato istituito il registro delle varietà di tabacco (Nicotiana tabacum L.). Con D.M. 31 gennaio 1986 (G.U. n. 39 del 17 febbraio 1986) è stato istituito il registro delle varietà di cartamo ( Carthamus tinctorius L.). Con D.M. 11 febbraio 1999 (G.U. n. 53 del 5 marzo 1999) è stato istituito il registro volontario delle varietà di trifoglio sotterraneo (Trifolium subterraneum L.). Con D.M. 17 marzo 2004 (G.U. n. 76 del 31 marzo 2004) è stato istituito il registro volontario del farro (Triticum monococcum L. e Triticum dicoccum Schübler).
[Sementi di varietà locali]
Articolo 25 * [Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate].
* Con D.M. 3 marzo 1995 ( G.U. n. 60 del 15 marzo 1995) è stata decreta la cancellazione dal Registro nazionale delle
varietà e graduale trasformazione in varietà degli ecotipi di erba medica. In applicazione di tale decreto, a partire dal 2003, la certificazione di sementi di erba medica viene effettuata solo se appartenenti a varietà.
[Capo IX – Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ]*
soppresso con D.P.R. n. 531/78 [Compiti dell’Istituto conservatore dei registri varietali]
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Articolo 26
[È istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini della iscrizione delle varietà nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varietà iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi. L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo (1)]. (1) Articolo così come sostituito dall'art. 30, legge 20 aprile 1976, n. 195.
[Organizzazione e funzionamento dell’istituto conservatore dei registri variati] Articolo 27
[Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da collocarsi in posizione di fuori ruolo. Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto può essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA (1) (2). Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad assumere, con contratto di impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello dell’ economia e delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, personale tecnico specializzato. Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con quello dell’economia e delle finanze, attualmente mente concessi da enti e privati. L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo].
(1) Comma così come sostituito dall'art. 31, legge 20 aprile 1976, n. 195. (2) L'A.I.M.A. è stata soppressa e posta in liquidazione dall'art. 1, decreto legislativo. 27 maggio 1999, n. 165. In sua vece è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), ente di diritto pubblico.
[Comitato tecnico –scientifico dell’Istituto conservatore dei registri varietali] Articolo 28
[Presso l'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'istituto medesimo (1). Esso è composto: dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede e da: un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la orticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura: un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la agrumicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura; tre tecnici agrari della regione (2). I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni (1).
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Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri (1). Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (1)].
(1) Comma così come sostituito dall'art. 32, legge 20 aprile 1976, n. 195. (2) Comma così come modificato dall'art. 32, legge 20 aprile 1976, n. 195.
Capo X – Istituti e laboratori per le analisi dei prodotti sementieri
Servizio analisi prodotti sementieri Articolo 29 Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione. L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
Capo XI – Vigilanza e sanzioni
Vigilanza e organismi vigilanti Articolo 30 La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell’economia e delle finanze, secondo la rispettiva competenza. Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di commercializzazione all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza. La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sanzioni per esercizio abusivo dell’attività sementiera Articolo 31 Chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.032,00 (1).
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Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 51,00 a € 154,00 nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla commercializzazione, prevista al precedente articolo 13.
(1) La sanzione originaria della multa è stata depenalizzata dall'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dal primo comma dell'art. 114, legge 689/1981.
Sanzioni per irregolare tenuta del registro di carico e scarico Articolo 32 Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.032,00 (1). Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 salvo quanto disposto nel successivo articolo.
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dal primo comma dell'art. 114, legge 689/1981.
Sanzioni per commercializzazione di sementi prive dei requisiti previsti Articolo 33 Chiunque vende, pone in commercializzazione o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in commercializzazione miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in misura proporzionale di € 20,00 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a € 103,00 salvo che il fatto costituisca più grave reato (1) (2) . La stessa pena si applica a chi vende, pone in commercializzazione o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 30,00 a € 103,00 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art.32 della legge 24 novembre 1981, n.689. L’importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell’art. 114 e dall’art. 115 della legge n. 689/1981. A norma dell’art. 10 della medesima legge n. 689/1981, le pene proporzionali non hanno limite massimo. (2) Comma così come sostituito dall'art.34, legge 20 aprile 1976, n. 195.
Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza Articolo 34 Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve: 1) contestare immediatamente l'infrazione accertata; 2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;
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3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligo di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore * del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore *fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. È inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligo di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.
* Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario.
Ricorso avverso l’applicazione delle sanzioni Articolo 35 Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2. Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale decide, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste *. In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone: a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione (1); b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato; c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.
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* Soppresso dall’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 450, del 28 marzo 2000. (1) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
Capo XII – Disposizioni finali e transitorie
[Voltura autorizzazioni con licenza sementiera] Articolo 36 [I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2. L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente (1) ]
(1) Comma così come sostituito dall'art. 35, legge 20 aprile 1976, n. 195.
Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici Articolo 37 (1) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.
(1) Articolo così come sostituito dall'art. 10, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. Nota all’articolo 37 commi 1, 2, 3 1) Commi 1 e 3 Con decreto 19 gennaio 2005 (G.U. n. 72 del 29 marzo 2005) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato le “ prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato”. 2) Comma 1 Legge 1096 del 25-11-71.doc 20 04/06/2008
Con decreto 18 marzo 2005 (G.U. n. 72 del 29 marzo 2005) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito la “disciplina della deroga di cui all’art.37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all’importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonché dell’art. 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all’importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico”. 3) Comma 2 Con decreto 1 dicembre 2005 (G.U. n. 286 del 9 dicembre 2005) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della decisione della Commissione 2004/842/CE, ha disciplinato la commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda di iscrizione ai registri nazionali. Nello specifico, il Ministero ha decretato che le richieste di autorizzazione alla commercializzazione: - devono essere inoltrate al Mi.P.A.A.F.. e per conoscenza all’ENSE (art.1); - possono essere presentate contestualmente alle relative domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà (art . 2); - sono ammissibili entro i quantitativi massimi di seme riportati nella tabella allegata al decreto (art. 3); - devono essere complete delle descrizioni delle varietà redatte secondo lo schema contenuto nei protocolli approvati dal CPVO o, in assenza di questi, secondo lo schema UPOV o, in mancanza di entrambi, secondo i protocolli nazionali (art.4). Il Ministero ha decretato, inoltre, che i prodotti sementieri ai quali sia stata concessa l’autorizzazione devono recare sul cartellino ufficiale - di colore arancio - la denominazione proposta o il riferimento del costitutore congiuntamente con il codice del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (art. 5).
Norme per la commercializzazione di alcuni prodotti sementieri Articolo 38 A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie «Beta vulgaris» da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificate e come tali ufficialmente controllate e certificate. Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge. [Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni]. È consentita, inoltre, la commercializzazione: a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima; b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purché sia garantita l'individualità di tali sementi. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 11, decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Miscugli di sementi foraggere
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Articolo 39 * I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati. I componenti di generi e specie, compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.
* Si veda al riguardo l’art. 8-bis del D.P.R. 1065/73.
Equivalenza sementi importate Articolo 40 Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea possono essere certificate in Italia sempreché siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreché, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate. La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima produzione certificate in Italia. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Unione europea, possono essere commercializzati in Italia allorché sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identità, ai contrassegni nonché alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture, ed i prodotti medesimi. Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (1). Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonché per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio dell’Unione Europea n. 2002/54/CE* del 13 giugno 2002, 401 e 402 del 14 giugno 1966, n. 2002/56/CE ** e n. 2002/57/CE *** del 13 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
(1) Comma così come sostituito dall'art. 2, D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373. * La direttiva 2002/54/CE abroga e sostituisce la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966 ** La direttiva 2002/56/CE abroga e sostituisce la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966 *** La direttiva 2002/57/CE, successivamente modificata dalle direttive 2002/68/CE e 2003/45/CE, abroga e sostituisce la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969.
Tariffe per iscrizioni varietali e certificazione sementi Articolo 41 Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri * per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro delle politiche agricole
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alimentari e forestali, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste **, in misura corrispondente al costo del servizio (1).
* Soppresso con D.P.R. n. 531/78. ** Soppresso dall’ art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 450, del 28 marzo 2000. (1) Le tariffe, da ultimo, sono state aggiornate con il decreto ministeriale del 24 gennaio 2003 ( Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2003).
[Colorazione sementi foraggere] Articolo 42 [La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall’estero, è abrogata]. [Soppressione ente seme bietole zuccherine] Articolo 43 [L'ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con R.D. 25 marzo 1937, n. 553 e sottoposto a gestione commissariale con D.M. 14 novembre 1944, è soppresso. La somma residuata alla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna]. [Disposizioni finanziarie] Articolo 44 [Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400 milioni da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri. A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera a) della L. 27 ottobre 1966, n. 910. Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri. Al predetto onere annuo di lire 10.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e l'anno 1971. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio]. Varietà da conservazione Articolo 44/bis (1) Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varietà da conservazione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 12 decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
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Allegato I (1)
Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie “di base (élite) “ o “ certificate” e come tali ufficialmente controllate e certificate.
1)
Cereali Avena sativa L. Hordeum vulgare L. Oryza sativa Phalaris canariensis L. Secale cereale Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. * *Salvo disposizione contraria, le sementi dei
suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.
Avena Orzo Riso Scagliola Segale Sorgo Ibridi tra sorgo ed erba sudanense
Sorghum sudanese (Piper) Stapf x Triticosecale Wittm. Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoli Triticum durum Desf Triticum spelta L. Zea mays L. (partim)
Erba sudanense Triticale Frumento tenero Frumento duro Spelta Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop corn) e il mais zuccherino
2)
Foraggere Agrotis canina L. Agrotis gigantea Roth Agrotis stolonifera L. Agrotis capillaris L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K. B. Presl Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rehb. Brassica oleracea L. con var. acephala (DC) Alef. var.medullosa Thell.+ var. viridis L B Bromus catharticus Vahl romus sitchensis Trin. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca ovina L. Festuca pratensis Hudson Festuca rubra L. Festulolium Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago sativa L.
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Agrostide canina (a partire dal 1º luglio 1991) Agrostide bianca (a partire dal 1º luglio 1989) Agrostide stolonifera (a partire dal 1° luglio 1989) Agrostide tenue (a partire dal 1º luglio 1990) Coda di volpe (a partire dal 1º luglio 1991) Avena altissima (a partire dal 1º luglio 1991) Navone Cavolo da foraggio Bromo catartico (a partire dal 1° luglio 1991) Bromo dell'Alaska (a partire dal 1° luglio 1991) Erba mazzolina (Dattile) Festuca arundinacea Festuca ovina ( a partire dal 1° luglio 1991) Festuca dei prati Festuca rossa Festulolio Loglio 'Italia compreso il loglio westervoldico) Loglio perenne o loietto inglese Loglio ibrido Ginestrino (a partire dal 1º luglio 1990) Lupino azzurro (a partire dal 1º luglio 1991) Lupino bianco (a partire dal 1º luglio 1991) Lupino giallo (a partire dal 1º luglio 1991) Erba medica
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Medicago x varia T. Martyn Medicago lupolina L. Phacelia tanacetifolia Benth Phleum bertolonii DC Phleum pratense L. Pisum sativum (partim) Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium repens L. Trifolium pratense L. Trifolium resupinatum L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Vicia faba L. (partim) Vicia sativa L. Vicia villosa Roth 3) Oleaginose e da fibra Brassica juncea (L.) Czernj et Crosson Brassica napus L. (partim) Brassica rapa L. var silvestris (Lam.) Briggs Cannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Glicine max (L.) Merr. Gossipium spp. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. (partim) Papaver somniferum L. Sinapis alba L.
Medica varia, medica variegata Lupolina (a partire dal 1º luglio 1990) Facelia ( a partire dal 1° luglio 1991) Fleolo bulboso (a partire dal 1º luglio 1989) Fleolo (coda di topo) Pisello da foraggio Poa dei boschi (a partire dal 1º luglio 1991) Fienarola delle paludi (a partire dal 1º luglio 1989) Fienarola dei prati Poa comune (a partire dal 1º luglio 1989) Rafano oleifero Trifoglio alessandrino (a partire dal 1° luglio 1991) Trifoglio ibrido (a partire dal 1º luglio 1990) Trifoglio incarnato (a partire dal 1º luglio 1991) Trifoglio bianco, olandese o ladino Trifoglio pratense Trifoglio persiano (a partire dal 1º luglio 1991) Avena bionda (a partire dal 1º luglio 1991) Favino, favetta Veccia comune (a partire dal 1º luglio 1991) Veccia vellutata e di Narbonne (a partire dal 1º luglio 1991)
Senape bruna (a partire dal 1º luglio 1989) Colza Ravizzone Canapa Cartamo Cumino (Anice dei Vosgi) Soia Cotone Girasole Lino oleaginoso Papavero Senape bianca (a partire dal 1º luglio 1991)
(1) Allegato così come integrato, da ultimo, dal DM 9 luglio 1993.
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Allegato II (1)
Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria “commerciale” e come tali ufficialmente controllate e certificate.
1) FORAGGERE a) Graminacee Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Agrostis capillaris L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl B Bromus catharticus Vahl Cromus sitchensis Trin ynodon dactylon (L.) Pers Festuca ovina L. Phalaris aquatica L. Phleum bertolonii DC Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. b) Leguminose Hedisarum coronarium L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupolina L. Onobrychis viciifolia Scop. Phacelia tanacetifolia Benth Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium resupinatum L. Trigonella foenum-graecum L. Vicia pannonica Crantz. Vicia sativa L. Vicia villosa Roth 2) OLEAGINOSE E DA FIBRA Arachis hipogea L. Brassica juncea (L.) Czemj et Cosson Brassica nigra (L.) Koch Sinapis alba L.
Agrostide canina (fino al 30 giugno 1991) Agrostide gigantea o bianca (fino al 30 giugno 1989) Agrostide stolonifera (fino al 30 giugno 1989) Agrostide tenue (fino al 30 giugno 1989) Coda di volpe (fino al 30 giugno 1989) Avena altissima (fino al 30 giugno 1989) Bromo catartico (fino al 30 giugno 1991) Bromo dell'Alaska (fino al 30 giugno 1991) Erba capriola Festuca ovina (fino al 30 giugno 1991) Erba di Harding Fleolo bulboso (fino al 30 giugno 1989) Poa annua Poa dei boschi (fino al 30 giugno 1991) Fienarola delle paludi (fino al 30 giugno 1989) Avena bionda (fino al 30 giugno 1991) Sulla Ginestrino (fino al 30 giugno 1990) Lupino bianco (fino al 30 giugno 1991) Lupino azzurro (fino al 30 giugno 1991) Lupino giallo (fino al 30 giugno 1991) Lupolina (fino al 30 giugno 1990) Lupinella Facelia (fino al 30 giugno 1991) Trifoglio alessandrino (fino al 30 giugno 1991) Trifoglio ibrido (fino al 30 giugno 1990) Trifoglio incarnato (fino al 30 giugno 1991) Trifoglio persiano (fino al 30| giugno 1991) Fieno greco Veccia pannonica Veccia comune (fino al 30 giugno 1991) Veccia vellutata e di Narbonne (fino al 30 giugno 1991)
Arachide Senape bruna (fino al 30 giugno 1989) Senape nera Senape bianca (fino al 30 giugno 1991)
(1) Allegato così come modificato, da ultimo, dai decreti ministeriali 12 ottobre 1992.
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Allegato III (1)
Significato dei termini tecnici usati nella legge. Caratteristiche secondarie (Art. 20) Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale. Cartellino del produttore (Articoli 11 e 17) È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza. Cartellino ufficiale (Articoli 12, 22 e 41) È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari. Categoria «di base» (Articoli 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40) La definizione di categoria «di base» è contenuta nell'articolo 7, lettera a). Categoria «certificata» (Articoli 7, 12 e 40) La definizione di categoria «certificata» è contenuta nell'art. 7, lettera b). Categoria «commerciale» (Articoli 7, 8 e 38) Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'art. 7, lettera c). Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'art. 8. Categoria «originaria» (Art. 8) La definizione di categoria «originaria» è contenuta nell'art. 8, lettera a). Costitutore (Articoli 7, 9 e 19) È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti. Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base (Art. 37) Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti del costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi «di base».
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Germinabilità (Articoli 11, 14 e 17) È la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina. Poiché questa caratteristica varia con il passare del tempo, ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.
Ibridi (Art. 19) Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale. Istituti di ricerca e sperimentazione (Articoli 2 e 28) Sono gli istituti pubblici e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318. Miscugli (Articoli 6, 10, 11 e 39) La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'art. 10. Prodotti sementieri (articoli 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38 e 44) Ai fini della presente legge per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'art. 1. Produttori di sementi (Articoli 4 e 5) Sono le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio. Purezza (Articoli 11, 14 e 17) È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà. Sementi di varietà locali (Art. 25) Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è «ecotipi». Varietà sintetiche (Art. 19) Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.
(1) Allegato così modificato, da ultimo, dal D.P.R. 31 gennaio 1972, n. 12.
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